Council Directive 84/525/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to seamless, steel gas cylinders

Published date19 November 1984
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0525 - IT 31984L0525

Direttiva 84/525/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0001 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0011


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo

( 84/525/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione delle bombole ed i relativi controlli sono soggetti a disposizioni tassative la cui disparità ne ostacola gli scambi e cho occorre quindi procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva 76/767/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ( 3 ) , modificata dall ' atto di adesione del 1979 , ha in modo particolare definito le procedure di approvazione CEE e di verifica CEE di questi apparecchi ; che conformemente a tale direttiva occorre fissare le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare le bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo , di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri per poter essere importate , commercializzate ed utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere munite dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica agli involucri di resistenza in acciaio delle bombole senza saldatura costituite cioè da un solo pezzo , che possono essere riempite più volte ed essere trasportate , di capacità per lo meno pari a 0,5 litri e non superiore a 150 litri , destinate a contenere gas compresi , liquefatti o disciolti . Queste bombole per gas sono denominate in appresso « bombole » .

2 . Sono escluse dalla presente direttiva le bombole costruite in acciaio austenitico , nonchù le bombole alle quali viene aggiunto metallo durante il procedimento di chiusura del fondo .

3 . La presente direttiva si applica a prescindere dal numero di ogive della bombola ( una o due ) .

Articolo 2

Per bombola di tipo CEE si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni bombola progettata e costruita in modo da soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare per motivi inerenti alla sua costruzione ed ai relativi controlli , effettuati ai sensi della direttiva 76/767/CEE e della presente direttiva , l ' immissione in commercio e la messa in esercizio di una bombola di tipo CEE .

Articolo 4

Tutte le bombole del tipo CEE sono soggette all ' approvazione CEE di modello .

Tutte le bombole del tipo CEE sono soggette alla verifica CEE , ad esclusione delle bombole la cui pressione di prova idraulica è inferiore o uguale a 120 bar e la cui capacità è inferiore o uguale a 1 litro .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i punti 2.1.3 , 2.1.4 , 2.3 , 3.1.1.1 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 4 , 5 e 6 dell ' allegato I , nonchù degli altri allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 6

La procedura prevista all ' articolo 17 della direttiva 76/767/CEE può applicarsi al punto 2.2 dell ' allegato I della presente direttiva .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla notifica ( 4 ) e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 64 .

( 2 ) GU n . C 101 del 23 . 1 . 1973 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 153 .

( 4 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .

ALLEGATO I

1 . DEFINIZIONI E SIMBOLI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

1.1 . LIMITE DI ELASTICITÀ

I valori del limite di elasticità , usati nella presente direttiva per il calcolo delle parti sottoposte a pressione , sono i seguenti :

- quando l ' acciaio non presenta un carico unitario di snervamento inferiore o superiore , occorre considerare valore minimo del limite convenzionale di elasticità Rp0,2 ;

- quando l ' acciaio presenta un carico unitario di snervamento inferiore e superiore , si considera :

- o ReL ,

- o ReH × 0,92 ,

- o Rp0,2 .

1.2 . PRESSIONE DI ROTTURA

Nella presente direttiva si intende per pressione di rottura la pressione di instabilità plastica , ossia la pressione massima ottenuta durante una prova di rottura sotto pressione .

1.3 . SIMBOLI

I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti significati :

Ph = pressione di prova idraulica , in bar ;

Pr = pressione di rottura della bombola , misurata durante la prova di rottura , in bar ; Prt = pressione teorica minima di rottura calcolata , in bar ;

Re = valore del limite di elasticità preso in considerazione conformemente al punto 1.1 per la determinazione del valore R utilizzato per il calcolo delle parti sottoposte a pressione , in N/mm2 ;

ReL = valore minimo del carico unitario di snervamento inferiore garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;

ReH = valore minimo del carico unitario di snervamento superiore garantito dal fabbricante delle bombole , in N/mm2 ;

Rp0,2 = limite convenzionale di elasticità 0,2 % , garantito dal fabbricante delle bombole , in N/mm2 ;

Il limite convenzionale di elasticità è il carico unitario al quale corrisponde un allungamento non proporzionale pari allo 0,2 % della lunghezza iniziale tra i riferimenti .

Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;

a = spessore minimo calcolato della parete della parte cilindrica , in mm ;

D = diametro nominale esterno della bombola , in mm ;

d = diametro del mandrino per le prove di piegamento , in mm ;

Rmt = resistenza effettiva alla trazione , in N/mm2 .

1.4 . NORMALIZZAZIONE

Il termine « normalizzazione » è usato nella presente direttiva conformemente alla definizione che figura al paragrafo 68 dell ' EURONORM 52-83 .

La normalizzazione può essere seguita da un rinvenimento a una temperatura uniforme inferiore al punto critico più basso ( Ac1 ) dell ' acciaio .

1.5 . TEMPERA E RINVENIMENTO

Il termine « tempera e rinvenimento » si riferisce al trattamento termico al quale è sottoposta la bombola finita e nel corso del quale essa è portata ad una temperatura uniforme superiore al più elevato punto critico ( Ac3 ) dell ' acciaio . La bombola viene quindi raffreddata con una velocità non superiore all ' 80 % di quella ottenuta mediante un raffreddamento in acqua a 20° C e successivamente portata a una temperatura uniforme inferiore al punto critico più basso ( Ac1 ) dell ' acciaio .

Il trattamento termico deve essere tale da non provocare fessure nella bombola . Non può essere impiegata la tempera ad acqua senza additivi .

2 . PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 . ACCIAI UTILIZZATI

2.1.1 . L ' acciaio è definito dal tipo di elaborazione , dalla composizione chimica , dal trattamento termico cui è stata sottoposta la bombola finita e dalle caratteristiche meccaniche . Il fabbricante fornisce le indicazioni corrispondenti , tenendo conto delle prescrizioni tecniche che seguono . Si considera che qualsiasi modifica rispetto alle indicazioni fornite corrisponda ad un cambiamento di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT