Council Directive 84/526/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to seamless, unalloyed aluminium and aluminium alloy gas cylinders

Published date19 November 1984
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0526 - IT 31984L0526

Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0020 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0030


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate

( 84/526/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che negli Stati membri la costruzione ed i controlli delle bombole per gas sono soggetti a disposizioni tassative la cui disparità ne ostacola gli scambi e che occorre quindi procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva 76/767/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ( 4 ) , modificata dall ' atto di adesione del 1979 , ha tra l ' altro definito le procedure d ' approvazione CEE e di verifica CEE di questi apparecchi ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare le bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri per poter essere importate , commercializzate ed utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere state munite dei marchi e contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica alle bombole per gas in alluminio non legato o in lega di alluminio non saldate , costituite cioè da un solo pezzo , riempibili più volte , trasportabili , di capienza perlomeno pari a 0,5 litri e non superiore a 150 litri , destinate a contenere gas compressi , liquefatti o disciolti . Queste bombole per gas sono qui di seguito denominate « bombole » .

2 . Sono escluse dalla presente direttiva :

- le bombole realizzate con una lega di alluminio che abbia una resistenza minima garantita alla trazione superiore a 500 N/mm2 ;

- le bombole alle quali è aggiunto del metallo durante il processo di chiusura del fondo .

Articolo 2

Per bombola di tipo CEE si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni bombola progettata e construita in modo da soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare per motivi inerenti alla sua costruzione ed ai relativi controlli , effettuati ai sensi della direttiva 76/767/CEE e della presente direttiva , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di una bombola di tipo CEE .

Articolo 4

Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette all ' approvazione CEE del modello .

Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette alla verifica CEE , ad esclusione delle bombole la cui pressione di prova idraulica è inferiore o uguale a 120 bar e la cui capacità è inferiore o uguale a 1 litro .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i punti 2.1.5 , 2.4 , 3.1.0 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 4 , 5 e 6 dell ' allegato I nonchù gli altri allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 della direttiva 76/767/CEE .

Articolo 6

La procedura prevista all ' articolo 17 della direttiva 76/767/CEE è applicabile al punto 2.3 della presente direttiva .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica ( 5 ) e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . C 104 del 13 . 9 . 1974 , pag . 75 .

( 2 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 52 .

( 3 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 32 .

( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 153 .

( 5 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .

ALLEGATO I

1 . TERMINI E SIMBOLI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

1.1 . LIMITE DI ELASTICITÀ

Ai sensi della presente direttiva , i valori del limite di elasticità usati per il calcolo delle parti sottoposte a sollecitazione sono i seguenti :

- per l ' alluminio legato 0,2 % della sollecitazione unitaria Rp ( 0,2 ) , cioè il valore della sollecitazione che dà luogo a un allungamento non proporzionale pari allo 0,2 % della lunghezza tra i punti di riferimento del provino ;

- per l ' alluminio non legato allo stato tenero , 1 % della sollecitazione unitaria .

1.2 . Nella presente direttiva si intende per « pressione di rottura » la pressione di instabilità plastica , ossia la pressione massima ottenuta durante una prova di rottura sotto pressione .

1.3 . I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti significati :

Ph = pressione di prova idraulica , in bar ;

Pr = pressione di rottura della bombola , misurata durante la prova di rottura , in bar ;

Prt = pressione teorica minima di rottura , in bar ;

Re = valore minimo del limite di elasticità garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;

Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;

a = spessore minimo calcolata della parete cilindrica della bombola , in mm ;

D = diametro nominale esterno della bombola , in mm ;

Rmt = resistenza effettiva alla trazione , in N/mm2 ;

d = diametro del mandrino per le prove di piegamento , in mm .

2 . PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1 . MATERIALI UTILIZZATI , TRATTAMENTI TERMICI E MECCANICI

2.1.1 . Una lega d ' alluminio o un alluminio non legato sono definiti dal tipo di elaborazione , dalla composizione chimica nominale e dal trattamento cui è stata sottoposta dalla sua resistenza alla corrosione e dalle caratteristiche meccaniche . Il fabbricante fornisce le indicazioni corrispondenti , tenendo conto delle prescrizioni tecniche che seguono . Si considera che qualsiasi modifica rispetto alle indicazioni fornite corrisponda ad un cambiamento di materiale dal punto di vista dall ' approvazione CEE del modello .

2.1.2 . Sono ammessi per la fabbricazione delle bombole :

a ) qualsiasi alluminio non legato il cui tenore d ' alluminio si almeno pari al 99,5 % ;

b ) le leghe di alluminio aventi la composizione chimica figurante nella tabella 1 , che sono state sottoposte ai trattamenti termici e meccanici di cui alla tabella 2 :

TABELLA 1

* Composizione chimica in % * Cu * Mg * Si * Fe * Mn * Zn * Cr * Ti + Zr * Ti * Totale altri * Al *

Lega B * * * * * * * * * * * *

min . * - * 4,0 * - * - * 0,5 * - * - * - * - * * resto *

max . * 0,10 * 5,1 * 0,5 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * 0,20 * 0,10 * 0,15 * *

Lega C * * * * * * * * * * * *

min . * - * 0,6 * 0,7 * - * 0,4 * - * - * - * - * * resto *

max . * 0,10 * 1,2 * 1,3 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * - * 0,10 * 0,15 * *

TABELLA 2

* Trattamenti termici e meccanici *

Lega B * Nell ' ordine : *

* 1 ) Trattamento d ' inibizione su saggio : *

* - durata fissata dal fabbricante *

* - temperatura compresa tra 210° C e 260° C *

* 2 ) Trafilatura con un tasso d ' incrudimento non superiore al 30 % *

* 3 ) Formatura dell ' ogiva : la temperatura del metallo deve essere almeno uguale a 300° C alla fine dell ' operazione *

Lega C * 1 ) Messa in soluzione prima della tempra : *

* - durata fissata dal fabbricante *

* - temperatura in nessun caso inferiore a 525° C e superiore 550° C *

* 2 ) Tempra in acqua *

* 3 ) Rinvenimento : *

* - durata fissata dal fabbricante *

* - temperatura compresa tra 140° C e 190° C *

c ) per la fabbricazione delle bombole potrà essere qualsiasi altra lega d ' alluminio , purchù superi prove di resistenza alla corrosione di cui all ' allegato II .

2.1.3 . Il fabbricante di bombole deve ottenere e fornire certificati di analisi di colata delle leghe di alluminio usate per la fabbricazione delle bombole .

2.1.4 . Deve essere possibile effettuare analisi indipendenti . Tali analisi debbono essere effettuate su campioni prelevati dal prodotti semilavorato quale è fornito al fabbricante di bombole o dalle bombole finite . Se si sceglie di effettuare un prelievo da una bombola , è consentito effettuare tale prelievo da una della bombole precedentamente scelte per le prove meccaniche di cui al punto 3.1 o per la prova di rottura sotto pressione di cui al punto 3.2 .

2.1.5 . Trattamento termico e meccanico delle leghe di cui alle lettere b ) e c ) del punto 2.1.2 .

2.1.5.1 . La fabbricazione della bombola , escluse le lavorazioni di finitura , si conclude con un trattamento di tempra seguito da rinvenimento .

2.1.5.1.1 . Il fabbricante è tenuto a precisare le caratteristiche del trattamento effettuato , e cioè :

- temperatura nominali di massa in soluzione e di rinvenimento ;

- durate nominali di permanenza effettiva alle temperature della messa in soluzione e del rinvenimento .

Nel corso del trattamento termico tali caratteristiche devono essere...

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