Council Directive 84/526/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to seamless, unalloyed aluminium and aluminium alloy gas cylinders
Published date | 19 November 1984 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984 |
Direttiva 84/526/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0020 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0030
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 17 settembre 1984
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate
( 84/526/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che negli Stati membri la costruzione ed i controlli delle bombole per gas sono soggetti a disposizioni tassative la cui disparità ne ostacola gli scambi e che occorre quindi procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;
considerando che la direttiva 76/767/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi ( 4 ) , modificata dall ' atto di adesione del 1979 , ha tra l ' altro definito le procedure d ' approvazione CEE e di verifica CEE di questi apparecchi ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare le bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate di capacità compresa tra 0,5 e 150 litri per poter essere importate , commercializzate ed utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere state munite dei marchi e contrassegni previsti ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . La presente direttiva si applica alle bombole per gas in alluminio non legato o in lega di alluminio non saldate , costituite cioè da un solo pezzo , riempibili più volte , trasportabili , di capienza perlomeno pari a 0,5 litri e non superiore a 150 litri , destinate a contenere gas compressi , liquefatti o disciolti . Queste bombole per gas sono qui di seguito denominate « bombole » .
2 . Sono escluse dalla presente direttiva :
- le bombole realizzate con una lega di alluminio che abbia una resistenza minima garantita alla trazione superiore a 500 N/mm2 ;
- le bombole alle quali è aggiunto del metallo durante il processo di chiusura del fondo .
Articolo 2
Per bombola di tipo CEE si intende , ai sensi della presente direttiva , ogni bombola progettata e construita in modo da soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/767/CEE .
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare per motivi inerenti alla sua costruzione ed ai relativi controlli , effettuati ai sensi della direttiva 76/767/CEE e della presente direttiva , l ' immissione in commercio e la messa in servizio di una bombola di tipo CEE .
Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette all ' approvazione CEE del modello .
Tutte le bombole di tipo CEE sono soggette alla verifica CEE , ad esclusione delle bombole la cui pressione di prova idraulica è inferiore o uguale a 120 bar e la cui capacità è inferiore o uguale a 1 litro .
Articolo 5
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i punti 2.1.5 , 2.4 , 3.1.0 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 4 , 5 e 6 dell ' allegato I nonchù gli altri allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 20 della direttiva 76/767/CEE .
Articolo 6
La procedura prevista all ' articolo 17 della direttiva 76/767/CEE è applicabile al punto 2.3 della presente direttiva .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica ( 5 ) e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984 .
Per il Consiglio
Il Presidente
P . BARRY
( 1 ) GU n . C 104 del 13 . 9 . 1974 , pag . 75 .
( 2 ) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 52 .
( 3 ) GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 32 .
( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 153 .
( 5 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .
ALLEGATO I
1 . TERMINI E SIMBOLI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
1.1 . LIMITE DI ELASTICITÀ
Ai sensi della presente direttiva , i valori del limite di elasticità usati per il calcolo delle parti sottoposte a sollecitazione sono i seguenti :
- per l ' alluminio legato 0,2 % della sollecitazione unitaria Rp ( 0,2 ) , cioè il valore della sollecitazione che dà luogo a un allungamento non proporzionale pari allo 0,2 % della lunghezza tra i punti di riferimento del provino ;
- per l ' alluminio non legato allo stato tenero , 1 % della sollecitazione unitaria .
1.2 . Nella presente direttiva si intende per « pressione di rottura » la pressione di instabilità plastica , ossia la pressione massima ottenuta durante una prova di rottura sotto pressione .
1.3 . I simboli usati nel presente allegato hanno i seguenti significati :
Ph = pressione di prova idraulica , in bar ;
Pr = pressione di rottura della bombola , misurata durante la prova di rottura , in bar ;
Prt = pressione teorica minima di rottura , in bar ;
Re = valore minimo del limite di elasticità garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;
Rm = valore minimo della resistenza alla trazione garantito dal fabbricante della bombola , in N/mm2 ;
a = spessore minimo calcolata della parete cilindrica della bombola , in mm ;
D = diametro nominale esterno della bombola , in mm ;
Rmt = resistenza effettiva alla trazione , in N/mm2 ;
d = diametro del mandrino per le prove di piegamento , in mm .
2 . PRESCRIZIONI TECNICHE
2.1 . MATERIALI UTILIZZATI , TRATTAMENTI TERMICI E MECCANICI
2.1.1 . Una lega d ' alluminio o un alluminio non legato sono definiti dal tipo di elaborazione , dalla composizione chimica nominale e dal trattamento cui è stata sottoposta dalla sua resistenza alla corrosione e dalle caratteristiche meccaniche . Il fabbricante fornisce le indicazioni corrispondenti , tenendo conto delle prescrizioni tecniche che seguono . Si considera che qualsiasi modifica rispetto alle indicazioni fornite corrisponda ad un cambiamento di materiale dal punto di vista dall ' approvazione CEE del modello .
2.1.2 . Sono ammessi per la fabbricazione delle bombole :
a ) qualsiasi alluminio non legato il cui tenore d ' alluminio si almeno pari al 99,5 % ;
b ) le leghe di alluminio aventi la composizione chimica figurante nella tabella 1 , che sono state sottoposte ai trattamenti termici e meccanici di cui alla tabella 2 :
TABELLA 1
* Composizione chimica in % * Cu * Mg * Si * Fe * Mn * Zn * Cr * Ti + Zr * Ti * Totale altri * Al *
Lega B * * * * * * * * * * * *
min . * - * 4,0 * - * - * 0,5 * - * - * - * - * * resto *
max . * 0,10 * 5,1 * 0,5 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * 0,20 * 0,10 * 0,15 * *
Lega C * * * * * * * * * * * *
min . * - * 0,6 * 0,7 * - * 0,4 * - * - * - * - * * resto *
max . * 0,10 * 1,2 * 1,3 * 0,5 * 1,0 * 0,2 * 0,25 * - * 0,10 * 0,15 * *
TABELLA 2
* Trattamenti termici e meccanici *
Lega B * Nell ' ordine : *
* 1 ) Trattamento d ' inibizione su saggio : *
* - durata fissata dal fabbricante *
* - temperatura compresa tra 210° C e 260° C *
* 2 ) Trafilatura con un tasso d ' incrudimento non superiore al 30 % *
* 3 ) Formatura dell ' ogiva : la temperatura del metallo deve essere almeno uguale a 300° C alla fine dell ' operazione *
Lega C * 1 ) Messa in soluzione prima della tempra : *
* - durata fissata dal fabbricante *
* - temperatura in nessun caso inferiore a 525° C e superiore 550° C *
* 2 ) Tempra in acqua *
* 3 ) Rinvenimento : *
* - durata fissata dal fabbricante *
* - temperatura compresa tra 140° C e 190° C *
c ) per la fabbricazione delle bombole potrà essere qualsiasi altra lega d ' alluminio , purchù superi prove di resistenza alla corrosione di cui all ' allegato II .
2.1.3 . Il fabbricante di bombole deve ottenere e fornire certificati di analisi di colata delle leghe di alluminio usate per la fabbricazione delle bombole .
2.1.4 . Deve essere possibile effettuare analisi indipendenti . Tali analisi debbono essere effettuate su campioni prelevati dal prodotti semilavorato quale è fornito al fabbricante di bombole o dalle bombole finite . Se si sceglie di effettuare un prelievo da una bombola , è consentito effettuare tale prelievo da una della bombole precedentamente scelte per le prove meccaniche di cui al punto 3.1 o per la prova di rottura sotto pressione di cui al punto 3.2 .
2.1.5 . Trattamento termico e meccanico delle leghe di cui alle lettere b ) e c ) del punto 2.1.2 .
2.1.5.1 . La fabbricazione della bombola , escluse le lavorazioni di finitura , si conclude con un trattamento di tempra seguito da rinvenimento .
2.1.5.1.1 . Il fabbricante è tenuto a precisare le caratteristiche del trattamento effettuato , e cioè :
- temperatura nominali di massa in soluzione e di rinvenimento ;
- durate nominali di permanenza effettiva alle temperature della messa in soluzione e del rinvenimento .
Nel corso del trattamento termico tali caratteristiche devono essere...
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