Council Directive 85/339/EEC of 27 June 1985 on containers of liquids for human consumption

Published date06 July 1985
Subject MatterEnvironment,Provisions under Article 235 EEC,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 176, 6 July 1985
EUR-Lex - 31985L0339 - IT 31985L0339

Direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 06/07/1985 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0235
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 6 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0022


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1985

concernente gli imballaggi per liquidi alimentari

(85/339/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), 1977 (5) e 1983 (6) sottolineano tra l'altro l'interesse del riciclaggio e della riutilizzazione dei vari materiali contenuti nei rifiuti;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (7), prevede l'adozione di misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione dei rifiuti;

considerando che gli imballaggi per liquidi alimentari costituiscono una fonte di rifiuti;

considerando che è necessario ridurre l'impatto sull'ambiente dei rifiuti costituiti da detti imballaggi e promuovere la riduzione del consumo di energia e di materie prime;

considerando che per raggiungere questi obiettivi gli Stati membri devono elaborare programmi per ridurre il peso e/o il volume degli imballaggi per liquidi alimentari contenuti nei rifiuti domestici da eliminare definitivamente;

considerando che nell'ambito dei suddetti programmi gli Stati membri, a livello legislativo o amministrativo, oppure mediante accordi volontari, devono tra l'altro adottare misure per l'educazione dei consumatori, la nuova riempitura e il riciclaggio degli imballaggi e l'innovazione tecnologica;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono, se del caso, tener conto delle condizioni economiche e industriali, nonché delle condizioni del mercato;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono anche tener conto delle esigenze di pubblica sanità; che, a tal fine, in attesa di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni in materia di produzione di nuovi imballaggi;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva devono essere conformi alle disposizioni del trattato, in particolare a quelle riguardanti la libera circolazione delle merci;

considerando che è opportuno che i progetti relativi a tali misure siano notificati alla Commissione, per permetterle di esaminarli...

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