Council Directive 85/345/EEC of 8 July 1985 amending Directive 77/780/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

Published date16 July 1985
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 16 July 1985
EUR-Lex - 31985L0345 - IT

Direttiva 85/345/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 16/07/1985 pag. 0019 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0098


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 1985

che modifica la direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

(85/345/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), primo comma, della direttiva 77/780/CEE (3) stabilisce che, qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno stato membro prevedano, al momento della notifica della suddetta direttiva, le esigenze economiche del mercato quale condizione per l'autorizzazione alla creazione di nuovi enti creditizi e all'apertura di succursali da parte di enti creditizi aventi la loro sede sociale in questo territorio, oppure nel territorio di un altro stato membro, lo stato interessato può, per un periodo di sette anni a decorrere dalla notifica, continuare ad applicare tale criterio;

considerando che l'atto di adesione del 1979 non contiene alcuna disposizione relativa alle esigenze economiche del mercato nel settore bancario e pertanto i vari termini di notifica fissati nella direttiva 77/780/CEE sono applicabili anche alla Repubblica ellenica;

considerando che, in virtù dell'articolo 143 dell'atto di adesione del 1979 e dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, la Repubblica ellenica doveva notificare alla Commissione entro il 30 giugno 1981 la propria intenzione di mantenere il criterio delle esigenze economiche;

considerando che al 30 giugno 1981 la Commissione non aveva ricevuto tale notifica;

considerando che nel...

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