Council Directive 85/576/EEC of 20 December 1985 amending Directive 78/1035/EEC on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries

Published date31 December 1985
Subject MatterInternal market - Principles,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985L0576 - IT

Direttiva 85/576/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 78/1035/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0030 - 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 2 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 2 pag. 0018


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 78/1035/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (85/576/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la mancata modifica dopo l'adozione della direttiva 81/933/CEE della franchigia fiscale prevista nella direttiva 78/1035/CEE (4), modificata dalla direttiva 81/933/CEE (5), per l'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi conduce ad una riduzione del valore reale di detta franchigia a causa dell'andamento dei prezzi al consumo; che è opportuno rimediare a questa situazione; considerando che il tafia, il saké ed altre simili bevande possono essere equiparate alle bevande con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno attualmente ammesse in franchigia solo in quantità limitata, e che è pertanto necessario completare la lista delle bevande soggette a tale limitazione; considerando che, poiché la quantitá delle bevande alcoliche ammesse in franchigia è limitata, la quantità di alcole puro lo è maggior ragione, e che sembra utile farne espressa menzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, della direttiva 78/1035/CEE, l'espressione «35 ECU» è sostituita da «45 ECU».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, lettera b), primo e secondo trattino, della direttiva 78/1035/CEE è sostituito dal testo seguente: «b) alcol e bevande alcoliche:- bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1...

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