Council Directive 85/578/EEC of 20 December 1985 amending, on account of the accession of Spain and Portugal, Directive 74/561/EEC on admission to the occupation of road haulage operator in national and international transport operations

Published date31 December 1985
Subject MatterAccession,Freedom of establishment,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985L0578 - IT 31985L0578

Direttiva 85/578/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0135
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 4 pag. 0042


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (85/578/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 74/561/CEE (1), modificata dalla direttiva 80/1178/CEE (2), deve essere adattata a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che, in virtù dell'articolo 27 dell'atto di adesione, gli adattamenti della direttiva 74/561/CEE devono essere effettuati in conformità degli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo al fine di garantire in Spagna ed in Portogallo il rispetto dei diritti acquisiti dai trasportatori che già esercitano la loro professione in tali paesi, in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato i trasportatori negli attuali stati membri; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per quanto riguarda la Spagna ed il Portogallo le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:- al paragrafo 1, la data del 1° gennaio 1978 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986,-al paragrafo 2, le date del 31 dicembre...

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