Council Directive 85/584/EEC of 20 December 1985 amending, on account of the accession of Spain and Portugal, Directive 85/433/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment relating to certain activities in the field of pharmacy
Published date | 31 December 1985 |
Subject Matter | Accession,Freedom of establishment,Free movement of workers |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985 |
Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0042 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0087
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0037
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/433/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (85/584/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, considerando che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre apportare alla direttiva 85/433/CEE (1) alcune modifiche tecniche per garantirne l'applicazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli altri stati membri; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Dal 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, all'articolo 4 della direttiva 85/433/CEE sono aggiunti i seguenti termini: «k) in Spagna: titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di Scienza o dalle università); l)in Portogallo: Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).»
Articolo 2
Gli stati membri prendono le misure necessarie per...
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