Council Directive 86/96/EEC of 18 March 1986 amending Directive 80/232/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the ranges of nominal quantities and nominal capacities permitted for certain prepackaged products
Published date | 25 March 1986 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 80, 25 March 1986 |
Direttiva 86/96/CEE del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 25/03/1986 pag. 0055 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0118
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 1986
che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
(86/96/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, successivamente all'adozione, il 15 gennaio 1980, della direttiva 80/232/CEE (4), si sono riscontrate difficoltà, particolarmente per quanto riguarda la denominazione di taluni prodotti dell'allegato I e l'interpretazione del comma introduttivo dell'allegato III;
considerando che è quindi opportuno modificare i suddetti allegati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I e III della direttiva 80/232/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W.F. van EEKELEN
(1) GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 7.
(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 92.
(3) GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 17.
(4) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.
(5) La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 18 marzo 1986.
ALLEGATO
1. Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
« 1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (puffed rice, corn flakes e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune)
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