Council Directive 87/358/EEC of 25 June 1987 amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

Published date11 July 1987
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 11 July 1987
EUR-Lex - 31987L0358 - IT 31987L0358

Direttiva 87/358/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0051 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0147


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(87/358/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento euroeo (2),

considerando che la direttiva 70/156/CEE (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce la procedura d'omologazione comunitaria per i veicoli fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari nonché l'elenco delle parti e caratteristiche dei veicoli contemplate da dette direttive;

considerando che, al fine di eliminare la possibilità d'interpretazioni erronee dovute alla formulazione di alcuni articoli, occorre effettuare leggere correzioni;

considerando che, affinché l'applicazione della suddetta procedura d'omologazione possa risultare globale nella sua applicazone, occorre che la procedura stessa si applichi ai componenti oltre che alle singole entità tecniche e che ogni nozione sia accuratamente definita;

considerando che per applicare correttamente la suddetta procedura d'omologazone per tipo, il controllo di conformità della produzione dovrebbe comprendere la verifica dei provvedimenti presi dal costruttore per garantire che i veicoli, le entità tecniche ed i componenti in produzione siano conformi al tipo omologato;

considerando che, per ridurre la massa dei documenti attualmente in circolazone tra gli Stati membri, si dovrebbe considerare che la scheda d'omologazione, sia essa quella della direttiva particolare applicabile oppure quella parzialmente compilata, allegata alla direttiva 70/156/CEE soddisfa le normali esigenze d'informazione degli Stati membri che possono richiedere informazioni tecniche più complete;

considerando che occorre chiarire le procedure amministrative che regolano le relazioni tra Stati membri nel caso in cui uno Stato membro dimostri allo Stato membro che ha proceduto all'omologazone per tipo che un certo numero di veicoli non risulta conforme al tipo omologato e che vi è quindi motivo di ritenere che la conformità della produzione non sia stata adeguatamente garantita;

considerando che, nei casi in cui le direttive particolari dispongano che una entità tecnica rechi il numero d'omologazione, non deve sussistere l'obbligo di corredare di un certificato di conformità ogni singola entità; che un costruttore di entità tecniche deve in ogni caso essere tenuto a fornire informazioni in merito ad eventuali restrizioni di utilizzazione e prescrizioni di montaggio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/156/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) il testo degli articoli 1 e 2 è sostituito dal testo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT