Council Directive 88/406/EEC of 14 June 1988 amending Directive 64/432/EEC as regards enzootic bovine leukosis and repealing Directive 80/1102/EEC

Published date22 July 1988
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 194, 22 July 1988
EUR-Lex - 31988L0406 - IT 31988L0406

Direttiva 88/406/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 22/07/1988 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0006


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE (88/406/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Comissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario è il miglioramento dello stato di salute degli allevamenti, allo scopo di migliorarne il rendimento;

considerando che a tal fine è necessario proteggere la Comunità contro la leucosi bovina enzootica; che, del resto, la Comunità ha già avviato, con le direttive 77/391/CEE (4) e 78/52/CEE (5) e la decisione 87/58/CEE (6), un'azione intesa a sradicare questa malattia;

considerando che le azioni di questo tipo devono contribuire a sopprimere gli ostacoli che sussistono negli scambi intracomunitari di animali vivi, dovuti alle diverse condizioni sanitarie;

considerando che a tal fine sono state introdotte, fino al 31 dicembre 1987, misure di protezione contro la leucosi bovina enzootica nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio,

del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (7), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 (8);

considerando che conviene prorogare queste misure, pur riconoscendo nuovi metodi di ricerca della leucosi bovina enzootica;

considerando che, dopo un periodo transitorio, conviene porre fine alle norme particolari previste dall'attuale regime per i paesi che applicano programmi nazionali di lotta contro la malattia in questione;

considerando che è opportuno prevedere norme per la qualificazione degli allevamenti rispetto alla leucosi bovina enzootica;

considerando che per qualificare i loro allevamenti gli Stati membri devono attuare un programma per sottoporli ad uno degli esami per la ricerca della leucosi previsti nell'allegato G della direttiva 64/432/CEE;

considerando che, ad eccezione degli animali destinati alla macellazione di età inferiore a 30 mesi, gli animali destinati agli scambi intracomunitari dovranno provenire da un allevamento controllato ed essere stati sottoposti ad un esame individuale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1g luglio 1988, la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"s) Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento nel quale:

iii) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato constatato, clinicamente oppure come risultato degli esami effettuati conformemente all'allegato G, né confermato nel corso degli ultimi due anni;

iii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi, abbiano, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due esami praticati conformemente all'allegato G, ad un intervallo di almeno 4 mesi oppure, nel caso di un allevamento che abbia già soddisfatto questo requisito, ad un solo esame, praticato conformemente al suddetto allegato;

iii) a decorrere dalla data del primo controllo si trovino solo animali che vi siano nati o che provengano da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica." 2) All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"j) purché si tratti di bovini di allevamento riproduttori di razza pura, quali sono definiti all'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore, provenire da un allevamento:

ii) in cui non sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale alcun fatto che consenta di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni:

ii) il cui proprietario abbia dichiarato di non essere stato a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e sono stati allevati in tale allevamento o hanno fatto parte integrante di detto allevamento nei precedenti 12 mesi." 3) L'articolo 3, paragrafo 3 è completato dalla lettera seguente:

"d) provenire da un allevamento in cui nulla abbia consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni e, se di età superiore a 12 mesi, essere stati sottoposti, con esito negativo nei 30 giorni precedenti il carico, ad un esame individuale praticato conformemente all'allegato G.

Tuttavia, questo esame non sarà necessario per i bovini di sesso maschile e per i bovini castrati di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, purché al momento del carico questi animali rechino un contrassegno particolare di identificazione e lo Stato membro prenda le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali." 4) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"G. Per quanto riguarda i bovini di sesso femminile di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, che in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) non sono stati sottoposti ad alcun esame individuale. Tali animali devono recare un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali." 5) L'articolo 8, paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

"Per quanto riguarda in particolare la leucosi bovina enzootica e gli animali di...

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