Council Directive 88/667/EEC of 21 December 1988 amending for the fourth time Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products

Published date31 December 1988
Subject MatterTechnical barriers,Industry,Approximation of laws,Internal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 382, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988L0667 - IT

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0046 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0175


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (88/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le successive modifiche degli allegati della direttiva 76/768/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/233/CEE (5), postulano un adeguamento delle disposizioni della direttiva stessa;

considerando che l'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 76/768/CEE ha dimostrato come le disposizioni relative all'etichettatura debbano essere migliorate e come il termine previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 sia insufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIREITIIVA: Articolo 1 La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili»;

2) il testo dell'articolo 4, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere»;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 5Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio...

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