Council Directive 89/194/EEC of 13 March 1989 amending Directive 69/169/EEC as regards a derogation granted to the Kingdom of Denmark relating to the rules governing travellers' allowances on imports

Published date17 March 1989
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 17 March 1989
EUR-Lex - 31989L0194 - IT

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1989 che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori (89/194/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 17/03/1989 pag. 0047 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0009


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1989

che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori

(89/194/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Regno di Danimarca beneficia fino al 31 dicembre 1988 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/664/CEE (5), per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori che risiedano in Danimarca e che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese; che inoltre il Regno di Danimarca applica un limite quantitativo ridotto per i vini tranquilli;

considerando che la stessa direttiva accorda al Regno di Danimarca una deroga che gli permette di escludere dalla franchiglia viaggiatori di 390 ecu le merci il cui valore unitario sia superiore a 310 ecu;

considerando che questa deroga va vista nel contesto dell'articolo 8 A del trattato che definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato deve essere instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che il governo del Regno di Danimarca ha annunciato che si impegnerà attivamente per pervenire aduna soluzione comune soddisfacente nell'ambito del ravvicinamento delle imposte indirette all'interno della Comunità nella prospettiva del mercato interno; che esso ha dichiarato che, in questa ottica, saranno ridotte o abolite le accise speciali sui prodotti dell'elettronica e sugli elettrodomestici...

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