Council Directive 90/398/EEC of 24 July 1990 amending Directive 84/647/EEC on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road

Published date31 July 1990
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 31 July 1990
EUR-Lex - 31990L0398 - IT 31990L0398

Direttiva 90/398/CEE del Consiglio del 24 luglio 1990 che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 31/07/1990 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0205


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(90/398/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in conformità dell'articolo 8 della direttiva 84/647/CEE (4) il Consiglio è tenuto a riesaminare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2 della stessa i quali contengono clausole restrittive;

considerando che tali clausole restrittive hanno portato ad una mancanza di uniformità di applicazione della direttiva precitata nella Comunità; che la soppressione di dette clausole può contribuire a migliorare la gestione finanziaria e a ridurre le spese dei trasportatori per conto proprio e per conto terzi;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva precitata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/647/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 t. »

2) È soppresso l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU...

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