Council Directive 90/415/EEC of 27 July 1990 amending Annex II to Directive 86/280/EEC on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in list I of the Annex to Directive 76/464/EEC

Published date14 August 1990
Subject MatterApproximation of laws,Provisions under Article 235 EEC,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 219, 14 August 1990
EUR-Lex - 31990L0415 - IT 31990L0415

Direttiva 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 14/08/1990 pag. 0049 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0245


/o pesci non deve aumentare in modo significativo nel tempo.

Ambiente Obiettivi di qualità

(mg/l) Da rispettare a

decorrere dal Acque interne di superficie Acque di estuario Acque costiere interne diverse dalle acque di estuario 0,4 1o. 1. 1993 Acque territoriali

La Commissione paragona i risultati della sorveglianza esercitata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 76/464/CEE con una concentrazione indicativa di 0,1 mg/l.

Entro il 1998 la Commissione riesamina gli obiettivi di qualità sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle presenti misure.

Rubrica C (117, 118): metodo di misura di riferimento

1. Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del triclorobenzene (TCB) negli effluenti e nell'ambiente idrico è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 mg/l per gli effluenti e di 10 mg/l per le acque.

2. Il metodo di riferimento per la determinazione del TCB nei sedimenti e negli organismi è la gascromatografia con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione per ogni isomero separatamente è di 1 mg/l di sostanza secca.

3. Gli Stati membri possono determinare le concentrazioni di TCB in riferimento al quantitativo di AOX o di EOX, purché la Commissione si sia prima assicurata che tali metodi danno risultati equivalenti e fino a che sarà adottata la direttiva generale « solventi ».

Gli Stati membri interessati stabiliscono regolarmente il rapporto tra la concentrazione di TCB e quella del parametro utilizzato.

4. L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione. ».

*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

(90/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato; che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite relativi alle norme di emissione e di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che la direttiva 86/280/CEE (5), modificata dalla direttiva 88/347/CEE (6), deve essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili; che occorre al riguardo integrare detta direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze periocolose e modificarne l'allegato II;

considerando che l'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE stabilisce che, nel caso di fonti significative di inquinamento dovuto a queste sostanze, diverse dalle fonti soggette ai valori limite comunitari o alle norme nazionali di emissione, si debbano concepire programmi specifici per eliminare l'inquinamento;

considerando opportuno che scarichi di ridotta entità cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE possano essere dispensati dai requisiti fissati all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE;

considerando che, in base ai criteri stabiliti nella direttiva 76/464/CEE, l'1,2-dicloroetano, il tricloroetilene, il percloroetilene e il triclorobenzene dovrebbero essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 86/280/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 86/280/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2) GU n. C 253 del 29. 9. 1988, pag. 4.

(3) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 188.

(4) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 4.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(6) GU n. L 158 del 25. 6. 1988, pag. 35.

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 31 luglio 1990.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 86/280/CEE

1. Sotto il titolo è aggiunto quanto segue:

« 8. Relative all'1,2-dicloroetano (EDC)

9. Relative al tricloroetilene (TRI)

10...

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