Council Directive 90/656/EEC of 4 December 1990 on the transitional measures applicable in Germany with regard to certain Community provisions relating to the protection of the environment

Published date17 December 1990
Subject MatterApproximation of laws,Integration of the German Democratic Republic (GDR),Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990L0656 - IT

Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0059 - 0064
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0019


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente (90/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la Comunità ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente ;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazone la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente ;

considerando che a tal fine è necessario consentire alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore in detto territorio ;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e in particolare alle condizioni di concorrenza ; che dette deroghe non sono applicabili ai nuovi impianti ;

considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari ;

considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende, da un lato, dalla situazione di partenza in tale territorio e, dall'altro, dalle misure necessarie per conformarsi agli obblighi comunitari ; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi ;

considerando che le misure da prendere nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti ; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo ; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di più anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente ;

considerando che il livello di informazione sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Qualità delle acque superficiali

1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE(4) nonché alla direttiva 79/869/CEE(5), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le norme sulla qualità delle acque superficiali, i metodi di misura di riferimento, le frequenze dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato.

Articolo 2

Qualità delle acque di balneazione

In deroga alla direttiva 76/160/CEE(6), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Scarichi di sostanze pericolose

1. In deroga alle direttive 76/464/CEE(7), 82/176/CEE(8), 83/513/CEE(9), 84/156/CEE(10), 84/491/CEE(11), 86/280/CEE(12) e 88/347/CEE(13), la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi installati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992.

2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della direttiva 86/280/CEE.

3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva.

4. I programmi specifici previsti all'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE e all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci

In deroga alla diretiva 78/659/CEE(14), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 5

Uccelli selvatici

In deroga alla direttiva 79/409/CEE(15), la Repubblica federale di Germania è...

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