Council Directive 91/368/EEC of 20 June 1991 amending Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery

Published date22 July 1991
Subject MatterMercato interno - Principi,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 198, 22 luglio 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 198, 22 juillet 1991
EUR-Lex - 31991L0368 - IT

Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 22/07/1991 pag. 0016 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0210
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0210


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (91/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che le macchine che presentano rischi specifici dovuti tanto alla loro mobilità quanto alla loro capacità di sollevare carichi sia ad entrambe queste possibilità riunite, devono soddisfare da un lato ai requisiti generali di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalla direttiva 89/392/CEE(4) e, dall'altro lato, ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi a detti rischi specifici;

considerando che per questi tipi di macchine non è opportuno stabilire altri tipi di certificazione oltre a quelli inizialmente previsti per la macchine nella direttiva 89/392/CEE;

considerando che è possibile prescrivere requisiti essenziali addizionali di sicurezza e di tutela della salute per i rischi specifici dovuti alla mobilità ed al sollevamento dei carichi con una modifica della direttiva 89/392/CEE, intesa ad includervi prescrizioni complementari; che è possibile avvalersi di questa modifica per correggere alcune imperfezioni delle norme essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili a tutte le macchine;

considerando che è necessario stabilire un regime transitorio per consentire ai costruttori la commercializzazione e la messa in servizio delle macchine fabbricate in conformità delle normative nazionali vigenti al 31 dicembre 1992;

considerando che taluni materiali o talune macchine oggetto delle attuali direttive rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e che è preferibile riunire in un'unica direttiva la disciplina dell'insieme dei materiali; che conviene quindi abrogare le attuali direttive corrispondenti alla data di applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/392/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre, si considera 'macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile»;

b) al paragrafo 3:

- il primo trattino è soppresso;

- il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- gli apparecchi di sollevamento progettati e costruiti per il sollevamento e/o lo spostamento di persone, con o senza carichi, ad esclusione dei carrelli di movimentazione a posto sollevabile,»;

- al terzo trattino è aggiunto:

«fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi,»;

- sono aggiunti i trattini seguenti:

«- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,

- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di tali vani o unità,

- gli impianti a cavi per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,

- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(5) , modificata dalla direttiva 85/297/CEE(6) ,

- macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.»

2) All'articolo 2, paragrafo 3, prima frase i termini «. . . alle disposizioni della presente direttiva, purché . . .» sono sostituiti da «. . . alle disposizioni comunitarie in vigore, purché. . . .».

3) All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Le attrezzature intercambiabili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma, sono considerate come una macchina; esse devono quindi essere, in tutti i casi, munite del marchio CE e corredate della dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato II, punto A.»

4) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Gli obblighi di cui al paragrafo 6 non incombono a chi monti su una macchina o su un trattore l'attrezzatura intercambiabile di cui all'articolo 1, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata sia munita del marchio CE e corredata della dichiarazione CE di conformità.»

5) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano le disposizioni in questione a decorrere dal 1o gennaio 1993, salvo per quanto concerne i materiali di cui alle direttive 86/295/CEE(7) , 86/296/CEE(8) e 86/663/CEE(9) , per le quali dette disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o luglio 1995.

2. Gli Stati membri inoltre consentono, per il periodo sino al 31 dicembre 1994, salvo per quanto concerne i materiali di cui alle direttive 86/295/CEE, 86/296/CEE e 86/663/CEE per i quali detto periodo scade il 31 dicembre 1995, l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 31 dicembre 1992.

Le direttive 86/295/CEE, 86/296/CEE e 86/663/CEE non costituiscono ostacolo all'applicazione del paragrafo 1, a decorrere dal 1o luglio 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Anteriormente al 1o gennaio 1994 la Commissione esamina lo stato di avanzamento dei lavori di normalizzazione relativi alla presente direttiva e proporrà, se del caso, misure appropriate.

(1) GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 10.

(3) GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12.»

6) L'allegato I è così modificato:

a) al punto 1.3.7 è aggiunto il seguente comma:

«Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, un'indicazione sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina senza rischi.»

b) è inserito il punto seguente:

«1.6.5.Pulitura delle parti interne

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure atte a consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio possibile.»

c) al punto 1.7.0 è aggiunto il comma seguente:

«Quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso adeguato.»;

d) al punto 1.7.3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

Le attrezzature intercambiabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma devono recare le stesse indicazioni.»;

e) al punto 1.7.4 a) è aggiunto il trattino seguente:

«- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.»;

f) al punto 1.7.4 f) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.»;

g) sono aggiunti i punti da 3 a 5.7 che figurano nell'allegato I della presente direttiva.

7) Nell'allegato II, parte B dopo il secondo trattino sono inseriti i trattini seguenti:

«- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT