Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 amending Directive 92/12/EEC on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products and amending Directive 92/81/EEC

Published date31 December 1992
Subject MatterInternal market - Principles,Taxation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 390, 31 December 1992
EUR-Lex - 31992L0108 - IT

Direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 390 del 31/12/1992 pag. 0124 - 0126
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0129


DIRETTIVA 92/108/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e che modifica la direttiva 92/81/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, allo scopo di dare piena efficacia alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE (4), è necessario precisare quali siano i territori degli Stati membri che, ai fini fiscali, devono essere trattati come paesi terzi;

considerando che, all'atto della spedizione di prodotti soggetti ad accisa tra gli Stati membri attraverso un paese dell'Efta, è opportuno fissare condizioni specifiche relative alla dichiarazione di vincolo al regime del transito comunitario interno mediante il documento amministrativo unico;

considerando che occorre precisare che la circolazione intracomunitaria dei prodotti che sono soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati resi disponibili per il consumo si effettua anche fra depositi fiscali;

considerando che è opportuno consentire di cambiare il luogo di consegna mediante una modifica del documento amministrativo di accompagnamento;

considerando che è opportuno che le autorità di ogni Stato membro dispongano al più tardi il 1o aprile 1993 di una base di dati elettronica contenente un registro dei depositari autorizzati nonché un registro dei depositi fiscali;

considerando che per semplificare le procedure amministrative non si dovrebbe fare uso del documento di accompagnamento quando si ricorra a procedure informatizzate;

considerando che occorre fare uso di un documento di accompagnamento per la circolazione in regime di sospensione per via marittima o aerea diretta da un porto o un aeroporto comunitario ad un altro porto o aeroporto comunitario;

considerando che è opportuno disporre che i prodotti che sono soggetti ad accisa e che, nel 1992, sono sottoposti ad un regime di sospensione vengano assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa dopo tale data, se il regime di sospensione non è stato appurato;

considerando infine che, per garantire il corretto funzionamento delle disposizioni comunitarie in materia di accisa, occorre modificare la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di...

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