Council Directive 93/30/EEC of 14 June 1993 on audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles

Published date29 July 1993
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 188, 29 July 1993
EUR-Lex - 31993L0030 - IT 31993L0030

Direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 29/07/1993 pag. 0011 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0217


DIRETTIVA 93/30/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1),

vista la proposta della Commissione (2),

in cooperazione con il Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che occorre adottare le misure necessarie a tal fine;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due o tre ruote devono rispondere, per quanto riguarda i segnalatori acustici, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative ai segnalatori acustici dei veicoli a motore a due o tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, risulta necessario stabilire un'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 28 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i segnalatori acustici di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

Articolo 2

Le procedure per la concessione dell'omologazione relativamente ai segnalatori acustici per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote e dell'omologazione di un tipo di segnalatore acustico in quanto componente nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e per la libera immissione dei segnalatori acustici sul mercato sono quelle stabilite nella direttiva 92/61/CEE rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

In conformità dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, si riconosce l'equivalenza fra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 28 dell'ECE/ONU (doc. E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add. 27).

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni rilasciate in conformità del succitato regolamento n. 28 nonché i marchi di omologazione in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti, rilasciati in conformità della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva può essere modificata conformemente all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (5) al fine di:

- tener conto delle modifiche apportate al regolamento dell'ECE/ONU di cui all'articolo 3;

- adeguare l'allegato al progresso tecnico.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i segnalatori acustici, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 14 giugno 1995.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì...

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