Council Directive 94/70/EEC of 13 December 1994 amending Council Directive 92/120/EEC on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of certain products of animal origin

Published date31 December 1994
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 368, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994L0070 - IT 31994L0070

DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0230


DIRETTIVA 94/70/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la direttiva 92/120/CEE (4), del 17 dicembre 1992, i flussi minimi previsti per i mattatoi oggetto di deroga sono stati portati rispettivamente a 20 UBA alla settimana e 1 000 UBA all'anno fino al 31 dicembre 1994;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta intesa a rivedere le disposizioni applicabili ai piccoli stabilimenti oggetto di deroga; che il Consiglio non è stato in grado di deliberare in merito a tale proposta anteriormente al 31 dicembre 1994 e che occorre pertanto mantenere tale disposizione in attesa della decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La data del «31 dicembre 1994» di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/120/CEE è sostituita dalla data del «28 febbraio 1995».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinari della presente...

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