Council Directive 94/71/EC of 13 December 1994 amending Directive 92/46/EEC laying down the health rules for the production and placing on the market of raw milk, heat- treated milk and milk-based products

Published date31 December 1994
Subject MatterVeterinary legislation,Internal market - Principles,Milk products,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 368, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994L0071 - IT

Direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0033 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0263
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0263


DIRETTIVA 94/71/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dopo esame approfondito di alcune disposizioni degli allegati della direttiva 92/46/CEE appare necessario apportarvi degli adattamenti tecnici al fine di assicurarne una migliore applicazione; che dette modifiche riguardano, in particolare, le temperature di raccolta del latte crudo, le norme relative alle attrezzature degli stabilimenti di trattamento o di trasformazione e alla fabbricazione di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/46/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato A, capitolo I, punto 1:

i) alla lettera b), punto i), è aggiunto il seguente testo:

«a meno che il latte sia destinato alla fabbricazione di formaggi con periodo di maturazione pari ad almeno due mesi»;

ii) è aggiunto il seguente capoverso:

«Il latte e i prodotti a base di latte non devono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a norma della direttiva 85/511/CEE (2)(), a meno che il latte sia stato sottoposto, sotto il controllo dell'autorità competente, ad una prima pastorizzazione (71,7 °C per 15 secondi) seguita da:

a) un secondo trattamento termico avente come conseguenza una reazione negativa alla prova di perossidasi; ovvero

b) un procedimento di essiccazione comprendente un riscaldamento di effetto equivalente al trattamento termico di cui alla lettera a); ovvero

c) un secondo trattamento mediante il quale il pH è stato abbassato e mantenuto per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6.

(*) Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce norme comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione (GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 54).»

2) All'allegato A, capitolo III, sezione A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito e progettato in modo da evitare qualsiasi effetto nefasto nella sua qualità. Qualora la raccolta non sia effettuata entro le due ore successive alla fine della mungitura, il latte deve essere raffreddato ad una temperatura pari o inferiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente; durante il trasporto agli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione la temperatura del latte refrigerato non deve superare i 10 °C, salvo il caso in cui il latte sia stato raccolto nelle due ore successive alla mungitura.

Per motivi tecnici relativi alla fabbricazione di alcuni prodotti a base di latte le autorità competenti possono concedere deroghe relative alle temperature di cui al primo comma, purché il prodotto finale sia conforme alle norme enunciate nell'allegato C, capitolo II.»

3) All'allegato A, capitolo IV,

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme da osservare al momento della raccolta presso l'azienda di produzione per l'ammissione del latte crudo nello stabilimento di trattamento o di trasformazione»;

b) è inserita la seguente frase come preambolo prima della sezione A:

«Ai fini dell'osservanza di tali norme, l'analisi del latte crudo è effettuata separatamente su un campione...

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