Council Directive 97/40/EC of 25 June 1997 amending Directive 93/113/EC concerning the use and marketing of enzymes, micro-organisms and their preparations in animal nutrition

Published date09 July 1997
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 9 July 1997
EUR-Lex - 31997L0040 - IT 31997L0040

Direttiva 97/40/CE del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 09/07/1997 pag. 0021 - 0021


DIRETTIVA 97/40/CE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (4), fissa i principi relativi all'immissione e all'utilizzazione degli additivi;

considerando che la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (5), autorizza gli Stati membri a consentire in via temporanea l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti purché, in base ai dati disponibili, essi non presentino rischi per la salute umana o degli animali;

considerando che ai sensi della direttiva 93/113/CE deve essere adottata, anteriormente al 1° gennaio 1997, una decisione in merito ai fascicoli che gli Stati membri hanno presentato anteriormente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria secondo la direttiva 70/524/CEE;

considerando che, dato l'elevato numero di fascicoli presentati dagli Stati membri, non è stato possibile prendere decisioni in piena conoscenza di causa riguardo a tutte le domande di autorizzazione entro il 31 dicembre 1996; che occorre rinviare di 18 mesi la data entro cui prendere le suddette decisioni affinché la Commissione e gli Stati membri dispongano del tempo necessario per istruire adeguatamente i fascicoli che sono stati loro presentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 93/113/CE del Consiglio la data del 1° gennaio 1997 è sostituita con quella del 1° luglio 1998.

Articolo 2

La...

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