Council Directive 72/462/EEC of 12 December 1972 on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries
Published date | 31 December 1972 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 302, 31 décembre 1972,Official Journal#of the#European Communities#I#1972(31.12)L302 |
Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 31/12/1972 pag. 0028 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0061
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L302 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0171
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
(72/462/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che, come prevede la precitata regolascambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche per quanto riguarda le condizioni sanitarie;
considerando che, come prevede la precitata regolamentazione, conviene definire un regime comunitario applicabile alle importazioni di tali animali e di tali carni in provenienza da paesi terzi;
considerando che tale regime presuppone l'adozione di un elenco, valido per tutta la Comunità, dei paesi terzi o parti di paesi terzi nonché degli stabilimenti in provenienza dai quali gli animali e le carni fresche possono essere importati;
considerando che la scelta di detti paesi e stabilimenti deve essere basata su criteri definiti in base ad elementi generali, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione ed i poteri dei servizi veterinari, le disposizioni sanitarie vigenti; che inoltre, per quanto riguarda più particolarmente gli stabilimenti, questi devono soddisfare a determinate norme particolari intese a garantire che le carni da essi spedite rispondono ai requisiti sanitari ritenuti necessari dalla Comunità;
considerando inoltre che le importazioni, sia di animali che di carni fresche, non possono essere autorizzate se provenienti da paesi colpiti, o indenni soltanto da poco tempo da malattie contagiose degli animali dalle quali la Comunità è indenne, e che costituiscono pertanto un grave pericolo per il patrimonio zootecnico di quest'ultima; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni da paesi in cui si è proceduto a vaccinazioni contro tali malattie;
considerando che le condizioni di carattere generale applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi debbono essere integrate da condizioni particolari stabilite in considerazione della situazione sanitaria di ciascuno di questi; che, tenuto conto del loro carattere tecnico e della necessità di adattamento a situazioni diverse, dette condizioni richiedono, per essere definite, l'applicazione di una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente;
considerando che, in occasione dell'importazione di animali, la presentazione di un certificato conforme ad un modello prestabilito è un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può comportare disposizioni particolari che possono variare da paese terzo a paese terzo e che pertanto possono rendere necessari modelli differenti di certificati;
considerando che il controllo all'importazione deve accertare anche l'origine e lo stato sanitario degli animali;
considerando che è opportuno che, al momento dell'arrivo degli animali sul territorio della Comunità e nel corso del loro trasporto verso il luogo di destinazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare tutte le misure da loro ritenute necessarie, ivi compreso l'abbattimento e la distruzione, per tutelare la salute umana e degli animali;
considerando che occorre prescrivere che le carni fresche debbano provenire da stabilimenti riconosciuti e precisare le norme sanitarie e di controllo ad esse applicabili, in particolare all'atto della produzione, del deposito e del trasporto;
considerando che è necessario che gli Stati membri adottino un atteggiamento comune nei confronti delle carni fresche la cui introduzione nella Comunità sia vietata per motivi di sanità e che occorre, in particolar modo, vietare l'importazione di carni contenenti residui di sostanze nocive o che potrebbero rendere il consumo di dette carni pericoloso o dannoso per la salute umana;
considerando che la presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore, costituisce il mezzo più idoneo a garantire che una partita di carni fresche può essere ammessa all'importazione;
considerando che, per impedire l'inoltro di carni che non siano accompagnate da un certificato, che provengano da un paese terzo dal quale l'importazione non è autorizzata o il cui certificato di polizia sanitaria non sia regolare, è opportuno sottoporre le carni fresche ad un controllo sanitario al momento del loro arrivo sul territorio della Comunità, qualunque sia il regime doganale sotto il quale sono state dichiarate;
considerando che, per verificare l'ottemperanza del paese terzo speditore alle disposizioni della presente direttiva e per evitare l'importazione di carni pericolose per la salute umana, è necessario che ogni partita di carni fresche importate sia sottoposta dallo Stato membro interessato a un controllo sanitario all'importazione e ad un controllo di polizia sanitaria, controlli che devono essere eseguiti entrambi da un veterinario ufficiale; che, allo scopo di garantire l'uniformità dei controlli, debbono essere stabilite, in base ad una procedura nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente, le modalità di applicazione di tali controlli;
considerando che ogni partita di carni fresche ammessa in uno Stato membro in base a controlli all'importazione deve, in caso di rispedizione verso un altro Stato membro - eccezion fatta per le carni sezionate, dopo l'importazione, in un laboratorio di sezionamento riconosciuto - essere accompagnata da relativo certificato, in modo da fornire una garanzia ufficiale di conformità alle norme prescritte;
considerando che i controlli, sia degli animali che delle carni, sono effettuati nell'interesse generale della Comunità; che è pertanto opportuno prescrivere che essi siano effettuati in posti di controllo riconosciuti secondo procedura e criteri comunitari;
considerando che ogni Stato membro deve avere la facoltà di vietare tempestivamente le importazioni da un paese terzo, ove queste costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana o degli animali; che in tal caso - fatta salva la possibilità di modifica dell'elenco dei paesi e degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità - è necessario un tempestivo coordinamento dell'atteggiamento degli Stati membri nei confronti di tale paese terzo;
considerando che è opportuno incaricare esperti veterinari della Comunità di verificare, in particolare nei paesi terzi, l'osservanza delle disposizioni della direttiva;
considerando che l'applicazione del regime comunitario così istituito è subordinata a livello comunitario alla fissazione delle diverse norme di applicazione, come anche all'opportuno adeguamento delle legislazioni degli Stati membri; che, di conseguenza, l'applicazione di tale regime deve essere attuata in periodi successivi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi:
- di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;
- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie seguenti: bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici.
2. La presente direttiva non è applicabile:
a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità;
b) alle carni contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 kg per persona, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;
c) alle carni che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 kg, e con riserva che esse provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;
d) alle carni destinate al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.
Quando queste carni o i rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni passano direttamente, o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) Veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente di uno Stato membro o di un paese terzo;
b) Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione...
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