Council Directive 86/188/EEC of 12 May 1986 on the protection of workers from the risks related to exposure to noise at work

Published date24 May 1986
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 137, 24 May 1986
EUR-Lex - 31986L0188 - IT 31986L0188

Direttiva 86/188/CEE del Consiglio del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 24/05/1986 pag. 0028 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0076


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 1986

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro

(86/188/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le risoluzioni del Consiglio del 29 giugno 1978 e del 27 febbraio 1984, relative ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (4), prevedono la fissazione di specifiche procedure armonizzate per la protezione dei lavoratori esposti al rumore; che le misure adottate in questo settore differiscono da uno Stato membro all'altro e che si ravvisa l'urgenza di ravvicinare e migliorare tali disposizioni;

considerando che l'esposizione ad un elevato livello di rumore è presente in una larga gamma di luoghi di lavoro e che pertanto molti lavoratori sono esposti ad un rischio potenziale per la loro salute e sicurezza;

considerando che una diminuzione dell'esposizione al rumore riduce in particolare il rischio di menomazioni uditive causate dal rumore;

considerando che il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuto al livello di rumore sul posto di lavoro è ridotto mediante la limitazione dell'esposizione al rumore, fatte salve le disposizioni applicabili per la limitazione delle emissioni sonore;

considerando che la riduzione del livello di rumore durante il lavoro si realizza nella maniera più efficace mediante l'attuazione di norme preventive già in fase di progetto degli impianti, nonché attraverso la scelta di materiali, processi e metodi di lavoro meno rumorosi; che tale riduzione deve essere ottenuta intervenendo innanzi tutto alla fonte stessa del rumore;

considerando che la fornitura e l'impiego di protettori auricolari rappresentano una misura complementare indispensabile, oltre alla riduzione del rumore alla fonte, quando non si può ragionevolmente evitare in altro modo l'esposizione;

considerando che il rumore è uno degli agenti ai quali si applica la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (5); che gli articoli 3 e 4 di detta direttiva prevedono la possibilità di fissare valori limite e altre disposizioni particolari per gli agenti in questione;

considerando che taluni aspetti tecnici devono essere precisati e potranno essere rivisti alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi realizzati in campo tecnico e scientifico;

considerando che la situazione attuale negli Stati membri non consente di fissare un valore di esposizione al rumore al di sotto del quale non si presentino rischi per l'udito dei lavoratori;

considerando che le attuali conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'esposizione al rumore sulla salute diversi da quelli sull'udito sono insufficienti per stabilire precisi livelli di sicurezza; che tuttavia la riduzione del livello di rumore diminuirà anche il rischio di danni extrauditivi; che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che dovranno essere rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della scienza e della tecnica in questo campo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, nella misura in cui essa lo preveda espressamente, contro i rischi per la salute e la sicurezza, compresa la prevenzione degli eventuali rischi derivanti da un'esposizione al rumore durante il lavoro.

2. La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli esposti alle radiazioni in cui al trattato CEEA, esclusi i lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.

Ai fini della presente direttiva, i termini « lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea » designano il personale a bordo.

Su proposta della Commissione il Consiglio esaminerà, anteriormente al 1o gennaio 1990, la possibilità di applicare la presente direttiva ai lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.

3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano, allorché sia possibile, una maggiore protezione dei lavoratori e/o che siano volte a ridurre il livello del rumore durante il lavoro, agendo alla fonte del rumore stesso, segnatamente per raggiungere valori d'esposizione che evitino inconvenienti inutili.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le espressioni sotto indicate si intendono come segue:

1. Esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore L EP, d

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore si esprime in dB (A) con la formula:

1.2.3 // L EP, d = LAeq, Te + 10 log10 // Te To

// dove:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 // LAeq, Te = 10 log10 // { // 1 Te // l // Te o // [ // pA (t ) po // ] // 2 // dt // } // 1.2 // Te = // durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore, // To // 8 h = 28 800 s, // po = // 20 mPa, // pA =...

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