Council Implementing Regulation (EU) No 78/2013 of 17 January 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain tube and pipe fittings of iron or steel originating in Russia and Turkey

Published date29 January 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 027, 29 January 2013
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29.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 78/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

(1) Il 31 luglio 2012, con il regolamento (UE) n. 699/2012 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia.
(2) Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, il 1o novembre 2011, di un avviso di apertura (3) a seguito di una denuncia presentata il 20 settembre 2011 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione superiore al 40 % della produzione totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio dell'Unione.
(3) Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze, necessaria per valutare il pregiudizio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («periodo considerato»).

2. Fase successiva del procedimento

(4) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.
(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

3. Campionamento

(6) In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori dell'Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 5 a 11 del regolamento provvisorio.

4. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(7) Si rammenta che sono in vigore misure antidumping definitive per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, e in seguito a pratiche di elusione anche per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e spediti da Indonesia, Sri Lanka, Filippine e Taiwan (con alcune eccezioni) (4). Questi paesi sono designati qui di seguito come «paesi oggetto di misure antidumping».

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) Come illustrato dal considerando 17 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nelle voci NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).
(9) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 17 a 20 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Russia

1.1. Valore normale

(10) Un produttore esportatore della Russia ha affermato che, per calcolare il margine di dumping, si sarebbero dovuti utilizzare esclusivamente dati ottenuti da società russe e che non si era agito con precisione utilizzando dati provenienti da società turche. È opportuno sottolineare che, vista l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, il valore normale per questo paese è stato calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base in base ai dati disponibili, ovvero le informazioni fornite dai produttori esportatori turchi che utilizzano tubi d'acciaio senza saldatura russi per la fabbricazione del prodotto in esame. L'argomentazione è stata quindi respinta.
(11) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio.

1.2. Prezzo all'esportazione

(12) In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando 26 e 27 del regolamento provvisorio.

1.3. Confronto

(13) In assenza di osservazioni quanto al confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio.

1.4. Margine di dumping

(14) Un produttore esportatore russo ha obiettato che il dazio antidumping provvisorio del 23,8 % non è giustificato, dato che la società esporta nell'Unione solo gomiti d'acciaio, tra l'altro in piccoli quantitativi. I gomiti d'acciaio sono tuttavia parte del prodotto oggetto della presente inchiesta e nessuna delle parti interessate ha contestato tale fatto. Inoltre, il criterio secondo il quale si considerano trascurabili le importazioni nell'Unione, illustrato nell'articolo 5, paragrafo 7, e nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, si applica a livello di paese e non di singola società. L'argomentazione è stata quindi respinta.
(15) Un altro produttore esportatore russo ha affermato di non aver effettuato dumping, adducendo come prova il fatto che, in varie occasioni, fosse stato battuto in gare d'appalto per la fornitura di gomiti e curve da concorrenti dell'Unione. Come già affermato sopra, si rammenta che nessun produttore esportatore russo ha collaborato alla presente inchiesta e che pertanto i calcoli del dumping per la Russia sono stati effettuati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base, in base ai dati disponibili. Anche tenendo conto dell'argomentazione, è opportuno osservare che il fatto di perdere appalti a favore di competitori dell'Unione non contraddice la conclusione riguardante il dumping da parte del produttore esportatore russo. L'argomentazione è stata quindi respinta.
(16) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.
(17) I margini di dumping stabiliti in via definitiva per il paese, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società Margine di dumping
Tutte le società 23,8 %

2. Turchia

2.1. Valore normale

(18) In assenza di osservazioni sulla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 32 a 40 del regolamento provvisorio.

2.2. Prezzo all'esportazione

(19) Un produttore esportatore ha affermato che sarebbe opportuno includere nel prezzo all'esportazione il margine di profitto ottenuto sul nolo marittimo, ovvero la differenza tra il costo addebitato ai suoi clienti e il costo da lui pagato alla compagnia di trasporto. Tuttavia, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore all'Unione. Un margine di profitto ottenuto sul trasporto del prodotto fino al cliente non può essere considerato parte del prezzo all'esportazione del prodotto stesso. L'argomentazione è stata quindi respinta.
(20) In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio.

2.3. Confronto

(21) L'associazione turca degli esportatori d'acciaio (Turkish Steel Exporters' Association, ÇIB) ha affermato che le notevoli differenze di prezzo tra gli accessori per tubi senza saldatura e gli accessori per tubi saldati non sono state prese in considerazione in modo corretto nel confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale. Tutte le società che hanno collaborato hanno presentato informazioni per ogni transazione riguardante la vendita di accessori con e senza saldatura. Tali informazioni sono state esplicitamente utilizzate per il confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale. In altre parole, gli accessori senza saldatura sono stati confrontati solo con accessori senza saldatura e quelli saldati solo con accessori saldati. Tale obiezione è stata quindi respinta.
(22) In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano le conclusioni del considerando 44 del regolamento provvisorio.
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