Regolamento di esecuzione (UE) n . 1252/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2009 che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

Published date19 December 2009
Subject MatterPolitica commerciale,dumping,Política comercial,dumping,Politique commerciale,dumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 338, 19 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 338, 19 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 338, 19 décembre 2009
TESTO consolidato: 32009R1252 — IT — 19.12.2009

2009R1252 — IT — 19.12.2009 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ▼C1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1252/2009 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2009 che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni ▼B (GU L 338 dell'19.12.2009, pag. 12)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 267, 6.9.2014, pag. 30 (1252/2009)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1252/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

▼B



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:MISURE IN VIGORE
(1) Con il regolamento (CE) n. 1338/2006 ( 2 ), il Consiglio, a seguito di un'inchiesta («l'inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciate originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure in vigore consistono in un dazio definitivo ad valorem a livello nazionale pari al 58,9 %.
INCHIESTA ATTUALE Domanda di riesame
(2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella richiesta il produttore esportatore Henan Prosper Skins and Leather Enterprise Co. Ltd. («il richiedente») sosteneva:
i) di non aver esportato cuoi e pelli scamosciati né prima né durante il periodo dell'inchiesta iniziale;
ii) di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1338/2006;
iii) di aver iniziato a esportare cuoi e pelli scamosciati nell'Unione al termine del periodo dell'inchiesta iniziale;
iv) di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 573/2009 ( 3 ), un riesame del regolamento (CE) n.
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