Council Implementing Regulation (EU) No 215/2013 of 11 March 2013 imposing a countervailing duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China

Published date15 March 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 73, 15 March 2013
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15.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73/16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 17,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. APERTURA

(1) In data 22 febbraio 2012 la Commissione europea ("Commissione") annunciava, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) ("avviso di apertura"), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC").
(2) Il procedimento antisovvenzioni era stato aperto a seguito di una denuncia presentata in data 9 gennaio 2012 da EUROFER ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano in questo caso più del 70 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di sovvenzione relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse causato, tale da giustificare l’apertura di un procedimento.
(3) Prima dell’apertura del procedimento e ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione notificava alle autorità cinesi (Government of the PRC, GoRPC) il ricevimento di una denuncia debitamente documentata nella quale si sosteneva che le importazioni sovvenzionate di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC stavano arrecando notevole pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GoRPC veniva invitato a una serie di consultazioni per chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e giungere a una soluzione concordata. Il GoRPC accettava l’offerta delle consultazioni che si tennero poco dopo. Le consultazioni non sono tuttavia sfociate in una soluzione concordata. Sono state però prese nella debita considerazione una serie di osservazioni formulate dal GoRPC riguardo alle accuse contenute nella denuncia e riguardanti la mancanza di compensabilità dei programmi. Al termine delle consultazioni, il GoRPC ha formulato proprie osservazioni.

1.2. PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

(4) In data 21 dicembre 2011 la Commissione europea annunciava con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
(5) In data 20 settembre 2012 la Commissione, con regolamento (CE) n. 845/2012 (4), istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
(6) Le analisi del pregiudizio, effettuate nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni e della parallela inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori rappresentativi dell’Unione e il periodo d’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

1.3. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori dell’Unione noti, produttori esportatori nella RPC noti, importatori, commercianti, utenti, fornitori e associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(8) Dato l’elevato numero di produttori esportatori, di produttori dell’Unione e di importatori non collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, come chiesto nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività riguardanti il prodotto in esame durante il periodo compreso tra l’1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. Tali informazioni sono state chieste ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base perché la Commissione potesse decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, per scegliere il campione. Sono state consultate anche le autorità della RPC.
(9) 19 produttori esportatori/gruppi di produttori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Con le informazioni ottenute dai produttori esportatori, la Commissione, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, proponeva inizialmente un campione di 3 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Uno dei produttori esportatori facenti parte del campione ritirava tuttavia la propria collaborazione. Esso veniva perciò sostituito con il produttore esportatore successivo avente il più alto volume di vendite all’esportazione verso la Unione. Alla notifica della sostituzione, anche questo produttore esportatore ritirava la propria collaborazione.
(10) Per non ritardare ulteriormente il procedimento, venne deciso di limitare il campione ai 2 gruppi di produttori esportatori aventi il volume di esportazioni verso l’Unione più elevato, vale a dire Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd (e società ad essa collegate) e Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd (e società ad essa collegate). Il campione di questi 2 gruppi di produttori esportatori serve da base per stabilire sia il livello di sovvenzione dei gruppi che il livello di sovvenzione dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
(11) Riguardo ai produttori dell’Unione, la Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver scelto un campione provvisorio di produttori dell’Unione composto da 6 produttori dell’Unione noti alla Commissione come fabbricanti del prodotto simile, scelti in base ai volumi di vendita e di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica nell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentano il 46 % della produzione dell’Unione e il 38 % delle sue vendite. L’avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori dell’Unione preferiva non essere incluso nel campione e veniva perciò sostituito dal produttore successivo in ordine di grandezza.
(12) 5 importatori indipendenti fornivano le informazioni chieste e acconsentivano a essere inclusi nel campione. Dato il numero limitato di importatori, il campionamento è risultato superfluo.
(13) La Commissione ha inviato questionari ai rappresentanti della RPC, ai 2 produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri 14 produttori esportatori della RPC che ne hanno fatto richiesta, a 6 fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione, a 5 importatori dell'Unione che hanno collaborato e agli utenti noti.
(14) Hanno inviato risposte i rappresentanti della RPC, 9 produttori esportatori e imprese collegate della RPC, i 6 fabbricanti dell'Unione inseriti nel campione, 2 importatori non collegati e 10 utenti.
(15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle seguenti autorità statali e società:
(a) Governo della Repubblica popolare cinese
ministero del Commercio cinese, Beijing, Cina
(b) Produttori UE
ArcelorMittal Belgium, Belgio e società collegata di vendita ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Lussemburgo
ArcelorMittal Poland, Polonia
ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania
Voestalpine Stahl GmbH e Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Austria
Tata Steel Maubeuge SA (nota in precedenza come Myriad SA), Francia
Tata Steel UK Ltd, Regno Unito
(c) Gruppi di produttori esportatori (e società collegate) della RPC
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e società ad essa collegate: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e la società ad essa collegata Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;
(d) Importatori dell’Unione
ThyssenKrupp Mannex, Germania
Macrometal, Amburgo, Germania
(16) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della RPC ("divulgazione delle conclusioni definitive"). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla
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