Council Implementing Regulation (EU) No 157/2013 of 18 February 2013 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bioethanol originating in the United States of America

Published date22 February 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 049, 22 February 2013
L_2013049IT.01001001.xml
22.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 157/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 25 novembre 2011, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), la Commissione europea ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping («procedimento antidumping» o «inchiesta») riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese in esame»).
(2) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli USA e ha avviato un’inchiesta distinta («procedimento antisovvenzioni»). Questo procedimento si è concluso il 21 dicembre 2012 senza l’imposizione di misure compensative.
(3) Il procedimento antidumping è stato avviato sulla base di una denuncia presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) («denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di bioetanolo nell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio d’inchiesta.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori/esportatori negli USA, gli importatori e le altre parti interessate e le autorità degli USA. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura.
(5) È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

1.2.1. Campionamento dei produttori/esportatori negli USA

(6) Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori/esportatori negli USA, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(7) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere alle tecniche di campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, è stato richiesto ai produttori/esportatori negli USA di manifestarsi entro 15 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta e di compilare un modulo utilizzato ai fini della selezione del campione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alla produzione e alla vendita di bioetanolo durante il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).
(8) Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità competenti degli USA.
(9) Più di 60 produttori/esportatori si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste entro il termine di 15 giorni.
(10) In conformità all’articolo 17, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al maggior volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione di bioetanolo che potesse ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Il campione selezionato comprendeva sei produttori di bioetanolo degli USA («campione USA»).
(11) Durante l’inchiesta è risultato che la produzione di un produttore inserito nel campione USA non era esportata nell’Unione durante il PI. Tale società è stata pertanto esclusa dal campione.
(12) Malgrado il fatto che gli altri produttori inseriti nel campione abbiano menzionato le esportazioni verso l’Unione di bioetanolo nel questionario di campionamento ricevuto, l’inchiesta ha dimostrato che nessuno di essi esportava bioetanolo direttamente nel mercato dell’Unione. I produttori lo vendevano infatti ad operatori commerciali/miscelatori statunitensi che lo miscelavano con la benzina e lo rivendevano nel mercato interno o lo esportavano, in particolare verso l’Unione. Nel corso dell’inchiesta in loco, è risultato chiaro che in realtà, contrariamente all’impressione ricavata dalle informazioni fornite dai produttori americani inclusi nel campione nei loro questionari di campionamento, essi non sapevano in modo sistematico se la loro produzione era destinata al mercato dell’Unione o a qualunque altro mercato, compreso il mercato americano, e non erano a conoscenza dei prezzi di vendita praticati dagli operatori commerciali/dai soggetti che effettuavano la miscelazione. Ciò significa in concreto che i produttori americani di bioetanolo non sono gli esportatori del prodotto in questione verso l’Unione. Gli esportatori sono infatti gli operatori commerciali/i soggetti che effettuano la miscelazione. I dati raccolti e verificati a livello del campione USA nella fase provvisoria non hanno pertanto consentito di stabilire se il bioetanolo americano era esportato nell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta.
(13) Non è dunque stato possibile istituire alcuna misura antidumping in questa fase.
(14) Per identificare le esportazioni di bioetanolo nell’Unione, il campione USA si è basato principalmente sui dati forniti dai miscelatori/operatori commerciali indipendenti che non sono stati oggetto dell’inchiesta nella fase provvisoria. Anche se in questa fase uno di questi operatori commerciali ha collaborato all’inchiesta e ha fornito informazioni complementari, tali informazioni non sono state sufficienti a stabilire in modo preciso e affidabile i dati necessari al calcolo dei margini di dumping.
(15) Per completare l’inchiesta relativa al dumping, si è quindi ritenuto necessario basarsi piuttosto sui dati degli operatori commerciali e dei miscelatori che hanno effettivamente esportato il prodotto in questione nell’Unione.
(16) Sono stati quindi inviati questionari antidumping agli otto principali operatori commerciali/miscelatori degli Stati Uniti identificati nel corso dell’inchiesta sul campione USA. Questi operatori commerciali/miscelatori rappresentano più del 90 % delle esportazioni totali di bioetanolo verso l’Unione. Due di essi hanno accettato di collaborare all’inchiesta, le loro esportazioni rappresentano circa il 51 % delle esportazioni totali di bioetanolo nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

1.2.2. Campionamento dei produttori dell’Unione

(17) In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(18) Nell’avviso di apertura, la Commissione ha annunciato di aver selezionato un campione provvisorio di produttori dell’Unione («campione UE»). Questo campione comprendeva cinque società e gruppi tra i 19 produttori dell’Unione che erano conosciuti prima dell’apertura dell’inchiesta. Il campione è stato costituito sulla base del volume di produzione di bioetanolo nel corso del periodo dell’inchiesta e dell’ubicazione dei produttori noti. Esso rappresentava il 48 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
(19) L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che i gruppi inseriti nel campione UE erano composti da un gran numero di società o di entità uniche che fabbricavano e vendevano il prodotto simile. Nella fattispecie, sarebbe stato necessario effettuare l’inchiesta su 13 società, ma ciò era impossibile entro il termine previsto. Si è quindi deciso di riesaminare i dati disponibili al fine di selezionare un campione rappresentativo. Si è considerato che il campione dovesse essere costituito sulla base delle singole entità aventi i maggiori volumi di produzione nell’Unione e all’interno dei gruppi, facendo in modo di garantire una certa ripartizione geografica dei produttori dell’Unione.
(20) È stato pertanto costituito un campione definitivo UE comprendente sei produttori individuali sulla base della rappresentatività in termine di volumi di produzione e di vendita di bioetanolo durante il PI, nonché sulla base dell’ubicazione geografica. Questi produttori aventi sede in Belgio, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Svezia e Germania rappresentano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 44 % della produzione totale dichiarata dalle società che hanno inviato dati ai fini della selezione del campione. Questo campione è stato considerato rappresentativo per l’esame dell’eventuale pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.
(21) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’adeguatezza di questa scelta.
(22) Alcune parti hanno sostenuto che il campione UE fosse meno rappresentativo di quello inizialmente costituito e che comprendesse gruppi interi. Dal loro punto di vista,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT