Règlement d'exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
Published date | 05 March 2019 |
Subject Matter | politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 64, 5 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 64, 5 mars 2019 |
5.3.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 64/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/352 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2019
che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. |
(2) | In base a un riesame da parte del Consiglio risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e integrare l'allegato I con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
(3) | L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è così modificato:
1) | la sezione «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è così modificata:
|
2) | è aggiunta la sezione seguente: «B. I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale |
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