Council Implementing Regulation (EU) No 214/2013 of 11 March 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain organic coated steel products originating in the People’s Republic of China

Published date15 March 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 73, 15 March 2013
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15.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (UE) n. 845/2012 (2) ("il regolamento provvisorio") la Commissione europea ("la Commissione") ha istituito un dazio antidumping provvisorio ("le misure provvisorie") sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.
(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da Eurofer ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2. PROCEDURA SUCCESSIVA

(3) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("comunicazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle società sottoelencate:
Macrometal, Amburgo
(5) In seguito tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali s'intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori ("comunicazione delle conclusioni definitive") Alle parti è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulle conclusioni definitive.
(6) Se ritenute pertinenti le osservazioni orali e scritte inviate dalle parti sono state esaminate e prese in considerazione.

2.1. Periodo dell'inchiesta

(7) Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI ("periodo in esame").

3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

3.1. Richieste di esclusione di prodotti

(8) Nei considerando 19 e 20 del regolamento provvisorio si affermava che la Commissione aveva ricevuto numerose richieste di esclusione di prodotti e che al momento della pubblicazione del regolamento provvisorio non era stata raggiunta alcuna conclusione.
(9) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie la Commissione ha ricevuto altre domande che ha esaminato nel modo seguente.

3.1.1. Prodotti d'acciaio a rivestimento organico con rivestimento metallico di cromo o stagno

(10) Un utilizzatore di prodotti di acciaio a rivestimento organico ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto quelli costituiti da un substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno. L’inchiesta ha stabilito che il rivestimento metallico di cromo o stagno rende questo tipo di prodotto fisicamente e chimicamente diverso dai prodotti di acciaio a rivestimento organico in esame. I prodotti a rivestimento metallico di cromo o stagno sono impiegati quasi esclusivamente nel settore degli imballaggi alimentari e in quello dei cavi. Anche gli operatori dell'industria dell'Unione hanno chiarito che non era loro intenzione inserire tale prodotto nella definizione del prodotto. Per questi motivi i prodotti d'acciaio costituiti da un substrato sul quale è applicato un rivestimento metallico di cromo o stagno sono stati esclusi dall'ambito d'inchiesta sui prodotti d'acciaio a rivestimento organico.
(11) L'associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association –"CISA"), due importatori e un utilizzatore hanno proposto di escludere altri quattro tipi di prodotto. Tali richieste sono state respinte dopo debito esame per i motivi esposti di seguito.

3.1.2. Lamiere laminate a caldo con primer di protezione organico o inorganico

(12) La richiesta è stata respinta in quanto gli anzidetti prodotti non rientrano nei codici NC oggetto dell'inchiesta. La loro verniciatura o rivestimento hanno solo lo scopo di proteggerli dalla ruggine e detti prodotti rientrano pertanto nella voce NC 7208 e non nella voce NC 7210. Le lamiere laminate a caldo con primer di protezione, organico o inorganico, non rientrano nella definizione del prodotto in esame e pertanto non possono esserne escluse.

3.1.3. Prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri

(13) L'associazione CISA e due importatori hanno richiesto di escludere i prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri che rappresentano tra il 5 % e il 10 % delle importazioni dalla Cina, affermando che sussisteva concorrenza diretta tra le esportazioni cinesi e la produzione dell'industria dell'Unione solo nel caso di prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,25 e 0,6 millimetri.
(14) La richiesta non è stata accolta poiché sia gli esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione fabbricano e vendono prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore compreso tra 0,6 e 2,0 millimetri e pertanto tali prodotti sono evidentemente in concorrenza tra loro. Nessun elemento probante è stato addotto a dimostrazione che i prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore maggiore di 0,6 millimetri non sono in concorrenza con prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore inferiore a 0,6 millimetri e che pertanto questi ultimi costituiscono un tipo di prodotto differente. I prodotti d'acciaio a rivestimento organico con substrato di spessore inferiore e superiore a 0,6 millimetri presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati ai medesimi usi finali quindi costituiscono lo stesso prodotto.

3.1.4. Prodotti d'acciaio a rivestimento organico costituiti da substrato sul quale è applicato un rivestimento di lega allumino-zinco

(15) I due importatori hanno asserito che solo quattro produttori dell'Unione posseggono la licenza per produrre questo tipo di prodotto e che solo una società lo produce effettivamente. Hanno inoltre asserito che il prodotto anzidetto ha caratteristiche diverse da quelle dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico rivestiti di zinco.
(16) La richiesta di esclusione non è stata accolta in quanto i due tipi di prodotto sono intercambiabili con usi che si sovrappongono e durante il periodo dell'inchiesta almeno due produttori dell'Unione che hanno collaborato fabbricavano questo prodotto. Occorre osservare che solo un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha esportato questo tipo di prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.1.5. Prodotti d'acciaio a rivestimento organico costituititi da substrato sul quale è applicato un rivestimento a lega di zinco

(17) La richiesta di esclusione non è stata accolta poiché, contrariamente all'asserzione di un utilizzatore, tale prodotto è fabbricato e venduto in quantità notevoli da vari produttori dell'Unione e ha sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi di altri tipi di prodotti d'acciaio a rivestimento organico.

3.2. Richiesta di inclusione

(18) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione ha chiesto di includere nella definizione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico quelli con rivestimento metallico di cromo o stagno, classificati nei codici TARIC 7210122010 e 7210500010. La richiesta è stata respinta in quanto tali codici non erano inclusi nella denuncia iniziale e i prodotti rientranti in tali codici presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse dai prodotti oggetto della denuncia.

3.3. Prodotto in esame

(19) Essendo stata accettata l'esclusione dei prodotti d'acciaio a rivestimento organico con rivestimento metallico di cromo o stagno, le conclusioni provvisorie riguardanti il prodotto in esame di cui ai considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio sono modificate di conseguenza.
(20) Il prodotto in esame quindi è rappresentato da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, vale a dire i prodotti
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