Council Implementing Regulation (EU) No 217/2013 of 11 March 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain aluminium foils in rolls originating in the People’s Republic of China

Published date13 March 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 069, 13 March 2013
L_2013069IT.01001101.xml
13.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 217/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (UE) n. 833/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio («misure provvisorie») sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 9 novembre 2011 dall’Associazione europea dei metalli (Eurométaux) («denunziante») a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. La denuncia conteneva elementi di prova che permettevano di presumere l’esistenza di pratiche di dumping per il prodotto e di un grave pregiudizio in conseguenza del dumping, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento. Come indicato al considerando 17 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze necessario per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal gennaio 2008 alla fine del PI («periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

(3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, a un produttore esportatore che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un’audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.
(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(5) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, tre dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno fatto presente che i loro nomi non erano stati riportati correttamente nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio. Di conseguenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) una rettifica del regolamento provvisorio, in cui sono stati indicati i nomi corretti di queste società.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg («prodotto in esame» o «fogli di alluminio in rotoli»). Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10.
(7) Il prodotto in esame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione. La definizione del prodotto non è stata contestata.
(8) L’inchiesta ha evidenziato che i fogli di alluminio in rotoli fabbricati ed esportati dalla RPC, i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione e i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti in Turchia (il paese di riferimento) dal produttore turco che ha collaborato, hanno le stesse caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni di base, e quindi sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
(9) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 18 a 20 del regolamento provvisorio.

3. CAMPIONAMENTO

(10) In assenza di osservazioni riguardo al campionamento, si confermano i considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.

4. DUMPING

4.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(11) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società CeDo (Shanghai) Ltd. («CeDo») ha presentato osservazioni sulle conclusioni riguardanti il criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Nelle sue osservazioni e durante l’audizione con il consigliere-auditore, la società ha contestato la conclusione secondo cui le sue decisioni sull’ottenimento di finanziamenti dall’estero erano soggette all’autorizzazione dello Stato e questo ha determinato una distorsione nella sua situazione finanziaria. La società CeDo ha sostenuto che le norme cinesi sulla registrazione dei debiti esteri non hanno avuto alcun effetto distorsivo sulla sua situazione finanziaria perché il suo prestito era un prestito interno al gruppo concesso da una società collegata al di fuori della Cina ed era basato soltanto su considerazioni finanziarie interne al gruppo. La società ha inoltre sostenuto che l’autorizzazione per il trasferimento di interessi e capitali è concessa automaticamente.
(12) Dall’esame delle informazioni aggiuntive fornite dalla società e degli argomenti presentati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, è risultato che, nonostante l’esistenza dell’obbligo di registrazione dei prestiti e di autorizzazione dei rimborsi, in questo particolare caso di prestito all’interno del gruppo, la situazione finanziaria della società non ha subito distorsioni significative, dato che essa ha rimborsato gli interessi e il capitale secondo i termini dell’accordo di prestito. In queste circostanze, la società è risultata conforme al criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
(13) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 27 a 53 del regolamento provvisorio, fatta salva la suddetta modifica.

4.2. Trattamento individuale (TI)

(14) In assenza di osservazioni sul trattamento individuale, si confermano i considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio.

4.3. Paese di riferimento

(15) Nessuna delle parti ha contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento per l’accertamento definitivo.
(16) In assenza di osservazioni sulla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 57 a 64 del regolamento provvisorio.

4.4. Valore normale

(17) Il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall’unico produttore del paese di riferimento (la Turchia) che ha collaborato. Il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi delle vendite sul mercato nazionale e del valore normale costruito di un produttore turco del prodotto simile.
(18) La società Ningbo Favored Commodity Co. Ltd («Ningbo Favored») ha messo in dubbio che i dati di un unico produttore turco possano essere sufficientemente rappresentativi per stabilire un margine di dumping per la totalità dei produttori esportatori cinesi ed ha affermato di considerare sorprendente che i prezzi sul mercato interno della Turchia siano notevolmente più elevati che nell’Unione. Per quanto riguarda il mercato turco dei fogli di alluminio, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio, la Turchia è stata considerata un paese di riferimento adeguato in base ai volumi e ai valori della produzioni interna, delle importazioni e delle esportazioni. Il fatto che i prezzi sul mercato turco siano più alti di quelli dell’Unione non è un fattore decisivo nella scelta di un paese di riferimento adeguato. In ogni caso, la differenza di prezzo si spiega in parte per il fatto che l’industria dell’Unione era prossima al pareggio durante il PI. Se l’industria dell’Unione sarà posta nella condizioni di ottenere un profitto ragionevole (cioè il 5 %, come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio), la differenza di prezzo tra la Turchia e l’Unione diminuirà.
(19) La Ningbo Favored ha sostenuto inoltre che le istituzioni non hanno fornito informazioni sufficienti sul valore normale costruito.
(20) A tale proposito va notato che la Commissione, come spiegato al considerando 70, ha fornito alla parte tutte le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo del valore normale che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base, cioè garantendo che i dati riservati forniti dall’unico produttore turco fossero trattati come tali e non venissero divulgati ad altre parti. Le informazioni comunicate al produttore esportatore erano significative e gli hanno dato la possibilità di capire la metodologia utilizzata in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base. Inoltre, durante un’audizione svolta su richiesta della Ningbo Favored, la società è stata informata che ai fini del calcolo del dumping erano stati utilizzati i
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