Council Implementing Regulation (EU) 2022/375 of 3 March 2022 implementing Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine

Published date04 March 2022
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 070, 4 March 2022
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4.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 70/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/375 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
(2) In esito al riesame da parte del Consiglio, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell'allegato I di tale regolamento relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

G. DARMANIN


(1) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è sostituita dalla seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell'Ucraina

L'articolo 42 del codice di procedura penale dell'Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell'inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

L'articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L'articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell'inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L'articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l'indagine preliminare da parte dell'inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l'articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d'indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych

Il procedimento penale relativo all'appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione adottata il 10 agosto 2020 dalla Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina nel procedimento penale n. 42016000000000785, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato l'arresto del sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l'esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di indagato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

La Corte suprema anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall'Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.

Inoltre, il 15 settembre 2021 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha accolto la richiesta dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e ha autorizzato il trattenimento del sig. Yanukovych. In tale decisione il giudice istruttore ha confermato le conclusioni della Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina del 10 agosto 2020.

Nel procedimento penale n. 42015000000002833 la Corte suprema anticorruzione dell'Ucraina ha autorizzato, con sentenza del 25 agosto 2021, un'indagine preliminare speciale in relazione al sig. Yanukovych. Nella sentenza il giudice istruttore ha confermato lo status di indagato del sig. Yanukovych e ha concluso...

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