Council Regulation (EC) No 434/97 of 3 March 1997 amending Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin

Published date07 March 1997
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 7 March 1997
EUR-Lex - 31997R0434 - IT 31997R0434

Regolamento (CE) n. 434/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 07/03/1997 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 434/97 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/90 (4) prevede la valutazione graduale delle sostanze il cui uso era autorizzato alla data di entrata in vigore del regolamento e che l'articolo 14 precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 1997 «la somministrazione ad animali da produzione alimentare di medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive non menzionate negli allegati I, II o III è vietata all'interno della Comunità»;

considerando che, per fare in modo che tale procedura comunitaria prosegua in condizioni scientifiche valide, senza privare i veterinari e gli utenti delle sostanze necessarie alla tutela della salute degli animali, occorre prorogare tale termine per le sostanze in merito alle quali sono state depositate, anteriormente al 1° gennaio 1996, presso la Commissione o presso l'Agenzia per la valutazione dei medicinali, le domande per la determinazione dei limiti massimi di residui, scaglionandolo a seconda del tipo di sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, per le sostanze il cui uso era autorizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali sono state depositate, anteriormente al 1° gennaio 1996, domande per la determinazione dei limiti massimi di residui, presso la Commissione o presso l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali, la data indicata al comma precedente è prorogata:

- al 1° gennaio 1998 per i derivati del pirazolidone, i...

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