Council Regulation (EC) No 2535/95 of 24 October 1995 amending Regulation (EEC) No 3730/87 laying down the general rules for the supply of food from intervention stocks to designated organizations for distribution to the most deprived persons in the Community

Published date31 October 1995
Subject MatterFoodstuffs,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 260, 31 October 1995
EUR-Lex - 31995R2535 - IT 31995R2535

Regolamento (CE) n. 2535/95 del Consiglio, del 24 ottobre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3730/87 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 31/10/1995 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2535/95 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3730/87 che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 (3) per la fornitura di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità è fondato sull'esistenza di scorte pubbliche disponibili a seguito di misure di acquisto da parte degli organismi d'intervento, in applicazione dei meccanismi propri di talune organizzazioni comuni di mercato; che l'adozione e l'esecuzione del piano annuale di fornitura di derrate alimentari può essere reso difficile dalla temporanea indisponibilità di alcuni prodotti di base nelle scorte di intervento nel corso dell'anno; che questo rischio potrebbe aumentare, tenuto conto dei provvedimenti adottati per migliorare il controllo dei mercati e l'adeguamento della produzione al fabbisogno; che è opportuno, a titolo di misura alternativa in tali circostanze e per non compromettere l'adozione e la realizzazione dei programmi di fornitura, prevedere la possibilità di mobilitare i prodotti di cui trattasi sul mercato comunitario, senza tuttavia mettere in questione né il principio della fornitura di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento, né il quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio comunitario;

considerando che per assicurare una buona gestione del regime è opportuno altresì prevedere tale possibilità di mobilitazione sul mercato comunitario nei casi in cui l'esecuzione del piano annuale di fornitura comportasse, tenuto conto della localizzazione geografica delle scorte pubbliche nella Comunità, il trasferimento di...

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