Council Regulation (EC) No 216/2001 of 29 January 2001 amending Regulation (EEC) No 404/93 on the common organisation of the market in bananas
Published date | 02 February 2001 |
Subject Matter | Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 31, 02 February 2001 |
Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 02/02/2001 pag. 0002 - 0004
Regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio
del 29 gennaio 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93(4) e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.
(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, in particolare dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.
(4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2200000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353000 tonnellate, aperto allo stesso...
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