Council Regulation (EC) No 2320/2003 of 17 December 2003 amending Regulation (EEC) No 1696/71 on the common organisation of the market in hops
Published date | 31 December 2003 |
Subject Matter | Hops |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003 |
Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio
del 17 dicembre 2003
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71(3) fissa per un periodo di otto anni, dal raccolto 1996 al raccolto 2003, l'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo prodotto nella Comunità.
(2) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare il regime di aiuto alla produzione. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero settore. Affinché il dibattito possa essere esaustivo, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo dell'aiuto.
(3) Un'associazione di produttori può trattenere fino al 20 % dell'aiuto per finanziare misure speciali di adeguamento alle esigenze del mercato e gli importi così trattenuti possono essere cumulati per un periodo di tre anni. Dal momento che viene proposto di prorogare di un anno la durata del regime di aiuto alla produzione, occorre prolungare di un anno anche il periodo massimo di cumulo.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1696/71,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue.
1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
"a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato...
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