Council Regulation (EC) No 2229/97 of 30 October 1997 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the 'União Nacional para a Independência Total de Angola' (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process

Published date12 November 1997
Subject MatterCommon foreign and security policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 309, 12 November 1997
EUR-Lex - 31997R2229 - IT

Regolamento (CE) n. 2229/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 12/11/1997 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2229/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 G e 228 A,

vista la posizione comune 97/759/PESC, del 30 ottobre 1997, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Angola, per incitare la «União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad assolvere i propri obblighi nel processo di pace (1), alla luce delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 864 (1993), 1127 (1997) e 1130 (1997),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, con le risoluzioni 864 (1993) e 1127 (1997), che tutti gli Stati dovrebbero adottare determinate misure per quanto riguarda le loro relazioni economiche con l'Angola al fine di indurre la União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito degli «Acordos de Paz», del protocollo di Lusaka e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza;

considerando che alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea e che, pertanto, occorre una normativa comunitaria per attuare le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, essendo inteso che ai fini del presente regolamento si considera che tale territorio comprende i territori nei quali è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni indicate in detto trattato;

considerando che il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o permesso stipulati o concessi anteriormente all'adozione di dette risoluzioni;

considerando che, pertanto, la Quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e di cui sono firmatari la Comunità e l'Angola, non osta all'attuazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza;

considerando che i dati contenuti negli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i punti di ingresso delle forniture in Angola, gli aeromobili registrati in Angola e le località dell'Angola in cui sono autorizzati il decollo e l'atterraggio devono basarsi sui dati forniti dal governo angolano al comitato istituito ai sensi della risoluzione 864 (1993) del Consiglio di sicurezza e notificati da detto comitato agli Stati membri delle Nazioni Unite;

considerando che le risoluzioni predette prevedono...

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