Council Regulation (EC) No 2743/1999 of 17 December 1999 on administering the double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products covered by the EC and ECSC Treaties from the Republic of Kazakhstan to the European Community

Published date31 December 1999
Subject MatterSteel industry,Commercial policy,External relations,Association Agreement
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 342, 31 December 1999
EUR-Lex - 31999R2743 - IT

Regolamento (CE) n. 2743/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakstan nell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1999 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 2743/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dal Kazakstan nell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) l'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan dall'altra (in seguito denominate le "parti")(1), firmato il 23 gennaio 1995, è entrato in vigore il 1o luglio 1999;

(2) si è proceduto ad un esame approfondito della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakstan nella Comunità e, basandosi sulle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere(2) che istituisce un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza;

(3) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, ai sensi del suddetto accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Repubblica del Kazakstan nella Comunità europea, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, originari della Repubblica di Kazakstan, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2001, l'importazione nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari della Repubblica del Kazakstan, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità kazake competenti. Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'appendice III, è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione.

3. Non occorrono documenti di esportazione per le merci originarie della...

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