Council Regulation (EC) No 518/94 of 7 March 1994 on common rules for imports and repealing Regulation (EEC) No 288/82

Published date10 March 1994
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 67, 10 March 1994
EUR-Lex - 31994R0518 - IT

Regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 10/03/1994 pag. 0077 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0196


REGOLAMENTO (CE) N. 518/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi; che, sebbene il regime comune applicabile alle importazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1) costituisca un importante elemento di tale politica, quest'ultima deve essere ancora completata poiché il regime vigente prevede eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione di taluni prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, pertanto, il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e sembra l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che, a tale scopo, occorre prevedere una maggiore uniformazione del regime all'importazione, eliminando le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri in virtù del regolamento (CEE) n. 288/82; che le ripercussioni economiche e industriali di tale soppressione sono state prese o possono essere prese in considerazione nell'ambito delle politiche orizzontali della Comunità elaborate per i mercati interessati;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia;

considerando che, in tale ipotesi, la Commissione deve procedere all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere, in particolare, che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (2) sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti compresi nel trattato, originari di paesi terzi, ad eccezione:

- dei prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 517/94,

- dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT