Council Regulation (EC) No 2059/2003 of 17 November 2003 amending Regulation No 79/65/EEC setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Economic Community
Published date | 25 November 2003 |
Subject Matter | Information and verification,Agricultural structures |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 308, 25 November 2003 |
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 25/11/2003 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio
del 17 novembre 2003
che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio(3) fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune.
(2) Per motivi di gestione, è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, stabilito nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, su richiesta di uno Stato membro.
(3) La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e le attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammissibili ai finanziamenti comunitari.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato come segue:
1) nel capitolo I è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 2 bis
Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro.";
2) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano:
a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle...
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