Council Regulation (EC) No 2398/97 of 28 November 1997 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan

Published date04 December 1997
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 332, 4 December 1997
EUR-Lex - 31997R2398 - IT

Regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio del 28 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 04/12/1997 pag. 0001 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 2398/97 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 4, e 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 1069/97 (2) (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 e 6302 32 90 originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan.

(2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva, a concorrenza del livello di questi dazi, degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare il loro punto di vista dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(3) Si sono analizzate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, qualora lo si è ritenuto opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Richieste di esclusione dal procedimento

(4) Una volta comunicate le risultanze provvisorie, la Commissione ha ricevuto varie richieste di esclusione dal procedimento per determinati tipi di prodotti:

- alcune parti hanno ribadito la richiesta di esclusione per il «seersucker», un tipo di biancheria da letto prodotto con sostanze chimiche, adducendo che non viene più fabbricato nella Comunità;

- alcune parti hanno ribadito la richiesta di esclusione per la biancheria da letto sbianchita, destinata a enti quali ospedali, alberghi, ecc. Una parte, inoltre, ha chiesto l'esclusione della biancheria da letto tinta destinata a questo tipo di enti. Le richieste sono state giustificate adducendo che gli utilizzatori richiedono una qualità speciale del prodotto, in particolare quella con una tessitura pesante, che, secondo loro, non era fabbricata nella Comunità;

- è stata chiesta anche l'esclusione degli articoli confezionati con tessuti ottenuti unicamente con telai a mano o a pedale (artigianali).

(5) La richiesta relativa al «seersucker» è stata respinta, non essendo state avanzate nuove argomentazioni a sostegno dopo l'istituzione delle misure provvisorie, sebbene l'industria comunitaria non produca prodotti identici. Si è pertanto concluso che questo tipo di prodotto rientra nel procedimento, in quanto possiede un numero di caratteristiche fisiche e di utilizzazioni in comune con altri tipi di biancheria da letto sufficiente per metterli in concorrenza tra di essi.

(6) Per quanto riguarda la richiesta di esclusione relativa a determinati tipi di biancheria da letto destinati agli enti, in particolare i prodotti la cui tessitura supera un certo peso, si è riscontrato che nella Comunità veniva prodotta biancheria da letto con una tessitura più pesante (tra cui un tipo specifico denominato flanella). Inoltre, non si è potuta stabilire una netta separazione tra la biancheria da letto prodotta e venduta nella Comunità agli enti e ai privati e i tipi importati: tutti presentavano infatti un numero di caratteristiche fisiche, di funzioni e di impieghi sufficiente per essere considerati prodotti simili.

Si è pertanto respinta la richiesta di escludere dal procedimento la biancheria da letto destinata agli enti e si confermano le conclusioni della Commissione di cui al punto 13 del regolamento provvisorio.

(7) Per quanto riguarda la richiesta di esclusione dei prodotti artigianali, sebbene l'uso di metodi di produzione diversi non incida di per sé sulla definizione del prodotto simile, si è riscontrato che le caratteristiche fisiche di questi prodotti erano diverse da quelle dell'altra biancheria da letto, in particolare perché la trama è meno regolare e più rada. Il consumatore, quindi, ha una diversa percezione di questi prodotti, tanto più che spesso sono venduti attraverso canali particolari, quali i negozi tenuti da enti di beneficenza, cui i produttori comunitari non hanno accesso.

Si è quindi concluso che i prodotti tessuti a mano dovrebbero essere esclusi dal procedimento e, pertanto, esentati dal pagamento dei dazi se corredati di un certificato di origine artigianale (cfr. allegato II del presente regolamento) rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore.

2. Prodotto simile

(8) Una volta comunicate le conclusioni provvisorie, alcune parti hanno ribadito quanto dichiarato nella fase provvisoria, vale a dire che le differenze tra tutta la biancheria da letto importata e tutta la biancheria da letto di produzione comunitaria erano tali che non si poteva parlare di prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «regolamento di base»). La Commissione ha esaminato queste dichiarazioni, ma non le ha accettate per i motivi di cui al punto 14 del regolamento provvisorio.

3. Conclusione

(9) Dalle conclusioni di cui al punto 10 del regolamento provvisorio, modificate come indicato più sopra per i prodotti tessuti a mano, si evince che il prodotto in esame è la biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino, imbianchita, tinta o stampata. La biancheria da letto comprende, fra l'altro, le lenzuola, i copripiumini e le federe.

Non rientrano nel presente procedimento né la biancheria da letto fatta esclusivamente di fibre sintetiche o artificiali né quella confezionata con tessuti artigianali.

In base alle suddette esclusioni e precisazioni relative al prodotto, il presente procedimento si applica alla biancheria da letto di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90.

In considerazione di quanto precede, e in mancanza di altre argomentazioni, si confermano le conclusioni di cui ai punti 10 e 14 del regolamento provvisorio relative alla definizione del prodotto e al prodotto simile.

C. PRODUTTORI ESPORTATORI DEI PAESI IN QUESTIONE

1. Richieste volte ad ottenere lo status di parti che hanno collaborato

(10) Solo dopo la selezione dei campioni di esportatori e, in molti casi, dopo la comunicazione delle risultanze preliminari dell'inchiesta alle parti che hanno collaborato, numerosi produttori esportatori dei paesi in questione si sono manifestati e hanno chiesto che venisse loro riconosciuto lo status di parti che hanno collaborato.

(11) Dato che nessuno di questi produttori esportatori si è manifestato o ha fornito le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura (3), lo status di parti che hanno collaborato non può essere concesso, in quanto ciò costituirebbe una discriminazione nei confronti delle altre parti che hanno deciso di collaborare sin dall'inizio dell'inchiesta.

2. Nuovi esportatori

(12) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un certo numero di esportatori dei paesi in questione si è manifestato, spesso a uno stadio molto avanzato dell'inchiesta, e ha chiesto lo status di nuovo esportatore. Alcuni di essi hanno debitamente dimostrato alla Commissione di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, di aver cominciato a esportare nella Comunità dopo questo periodo o di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, e di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori nei rispettivi paesi esportatori oggetto delle misure antidumping per il prodotto in questione. Questi produttori esportatori, quindi, sono stati considerati nuovi esportatori e dovrebbero beneficiare, per quanto riguarda le misure definitive, dello stesso trattamento riservato ai produttori esportatori che hanno collaborato e che non rientrano nel campione, vale a dire di un dazio antidumping calcolato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base.

(13) Lo stesso trattamento dovrebbe essere concesso a tutti i nuovi produttori esportatori che, dopo l'adozione delle misure definitive, dimostrino in modo adeguato alla Commissione che rispondono ai criteri suddetti.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) Metodo di costruzione del valore normale

(14) Tre produttori esportatori egiziani hanno obiettato che, se le vendite sul mercato interno erano considerate non rappresentative per la valutazione degli utili, dovevano essere considerate non rappresentative anche per la valutazione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV).

A tale riguardo, va osservato che il fatto che le vendite sul mercato interno del prodotto simile sembrino essere state effettuate, parzialmente o integralmente, in perdita non rende di per sé le SGAV corrispondenti inadatte per la costruzione del valore normale...

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