Council Regulation (EC) No 3528/93 of 21 December 1993 amending Regulation (EEC) No 3813/92 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy

Published date22 December 1993
Subject MatterMonetary measures in the field of agriculture,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 320, 22 December 1993
EUR-Lex - 31993R3528 - IT 31993R3528

Regolamento (CE) n. 3528/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0069


REGOLAMENTO (CE) N. 3528/93 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regime agromonetario applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993 è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 3813/92 (3); che, in data 2 agosto 1993, ministri delle Finanze ed i governatori delle Banche centrali hanno deciso di aumentare temporaneamente al 15 % il margine di fluttuazione entro cui deve essere mantenuto il tasso di cambio tra le monete partecipanti al sistema monetario europeo; che, dal punto di vista agromonetario, tutte le monete degli Stati membri devono pertanto essere temporaneamente considerate monete fluttuanti;

considerando che, in seguito alla nuova situazione monetaria, tutti i tassi di conversione agricoli rischiano di subire variazioni più ampie e frequenti che in passato; che occorre adottare a livello comunitario misure d'applicazione uniformi per tutti gli Stati membri, ai fini di una maggiore stabilità; che, a questo scopo, il limite di 4 punti prescritto fra i divari monetari degli Stati membri può essere ampliato, senza però superare il livello di 5 punti oltre il quale i divari provocano movimenti di merci a carattere speculativo; che inoltre, per tener conto più particolarmente delle difficoltà causate dalla rivalutazione di talune monete, il divario monetario massimo autorizzato per una singola moneta può venir differenziato secondo la natura del movimento di tale moneta;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3813/92 limita al 31 dicembre 1994 l'applicazione del coefficiente correttore dell'ecu e prevede un riesame del regime agromonetario prima di tale...

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