Council Regulation (EC) No 656/2000 of 27 March 2000 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain fishery products originating in Ceuta

Published date31 March 2000
Subject MatterFisheries policy,Customs duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 80, 31 March 2000
EUR-Lex - 32000R0656 - IT 32000R0656

Regolamento (CE) n. 656/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 31/03/2000 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 656/2000 del Consiglio

del 27 marzo 2000

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2622/97(1) il Consiglio ha aperto, per gli anni 1998/99, dei contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per gli avannotti e il novellame, vivi, di spigola e orata, le spigole e le orate, originari di Ceuta (numeri d'ordine 09.0321 e 09.0322).

(2) Con lettera del 15 novembre 1999 il Regno di Spagna ha chiesto di estendere la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2622/97 del Consiglio.

(3) A sostegno di tale domanda le autorità spagnole hanno fornito elementi di fatto e di valutazione relativi alla situazione socioeconomica di Ceuta. Tali elementi mettono in evidenza i vincoli cui è soggetta l'economia di Ceuta e le difficoltà in cui versa il settore della pesca. La richiesta sembra giustificata, dal momento che la situazione economica di Ceuta rende necessaria l'adozione di misure preferenziali, al fine di facilitare le esportazioni verso la Comunità.

(4) A causa del ritardo con il quale è stata trasmessa la richiesta, il Consiglio non ha potuto adottare un regolamento per la proroga dei contingenti prima del 31 dicembre 1999. Il presente regolamento prevede pertanto la riapertura dei medesimi.

(5) Ai fini della razionalizzazione dell'attuazione dei provvedimenti in questione, è opportuno non limitare la validità dei contingenti al 2000 ma estenderla alla fine del 2002.

(6) Il periodo contingentale è fissato dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Dato che il presente regolamento sarà applicabile soltanto a decorrere dal 1o aprile 2000, il periodo contingentale sarà fissato per il 2000 dal 1o aprile al 31 dicembre, con il volume contingentale identico a quello previsto per l'intero anno.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che...

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