Council Regulation (EC) No 1193/96 of 26 June 1996 amending Regulation (EC) No 3290/94 on the adjustments and transitional arrangements required in the agricultural sector in order to implement the agreements concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
Published date | 29 June 1996 |
Subject Matter | General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),Agriculture and Fisheries,World Trade Organization,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 161, 29 June 1996 |
Regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 1193/96 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente prima dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a quello derivante dagli adattamenti della normativa agricola ivi previsti; che tali misure transitorie possono essere adottate entro il 30 giugno 1996 e la loro applicazione è limitata a questa data; che alcune delle materie che costituiscono attualmente oggetto di misure transitorie non potranno essere definitivamente disciplinate entro il termine suddetto; che si tratta in particolare dell'adattamento di alcuni accordi conclusi con paesi terzi; che è quindi necessario prorogare di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure transitorie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 la data «30 giugno 1996», è sostituita da «30 giugno 1997».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal...
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