Council Regulation (EC) No 415/2003 of 27 February 2003 on the issue of visas at the border, including the issue of such visas to seamen in transit
Published date | 07 March 2003 |
Subject Matter | Justice and home affairs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 64, 07 March 2003 |
Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2003 pag. 0001 - 0008
Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio
del 27 febbraio 2003
relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii),
vista l'iniziativa del Regno di Spagna(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) Le norme per il rilascio dei visti alla frontiera a marittimi in transito richiedono una chiarificazione ed un aggiornamento, in particolare per consentire il rilascio in frontiera di visti di transito collettivi a marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi, fintantoché il periodo di transito è limitato.
(2) È pertanto necessario sostituire le norme contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen del 19 dicembre 1996 riguardante il rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito [SCH/Com-ex(96) 27](3) con le norme definite dal presente regolamento. Per chiarezza, dette norme dovrebbero essere integrate alle norme generali contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen, del 26 aprile 1994, riguardante il rilascio del visto uniforme in frontiera [SCH/Com-ex(94) 2](4), che corrisponde altresì all'allegato 14 del manuale comune(5). Le summenzionate decisioni e l'allegato dovrebbero essere abrogati. Anche il manuale comune e l'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria(6) dovrebbero essere modificati per tener conto del presente regolamento.
(3) Al momento di decidere il formato del foglio distinto, menzionato nell'allegato I, su cui il visto collettivo di transito dovrebbe essere apposto, gli Stati membri dovrebbero tener conto del modello uniforme come stabilito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio(7).
(4) Le misure necessarie per l'applicazione di questo strumento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).
(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo(10).
(7) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa il Regno Unito ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(11). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(8) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale non partecipa l'Irlanda ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(12). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetto alla sua applicazione.
(9) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga alla norma generale secondo cui i visti sono rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione di...
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