Council Regulation (EC) No 2580/2000 of 20 November 2000 amending Regulation (EC) No 3448/93 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products
Published date | 25 November 2000 |
Subject Matter | Commercial policy,Non-Annex II EEC Treaty products,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 298, 25 November 2000 |
Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 25/11/2000 pag. 0005 - 0007
Regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio
del 20 novembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 37 e 133,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(4), prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possano beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. Occorre completare quest'articolo per tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
(2) In particolare, occorre garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.
(3) La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli ed in particolare la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni.
(4) In Europa 2,5 milioni di posti di lavoro dipendono dal settore in questione, che costituisce pertanto un importante fattore di stabilità sociale e di assetto territoriale. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.
(5) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere...
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