Council Regulation (EC) No 2699/2000 of 4 December 2000 amending Regulation (EC) No 2200/96 on the common organisation of the market in fruit and vegetables, Regulation (EC) No 2201/96 on the common organisation of the market in processed fruit and vegetables and Regulation (EC) No 2202/96 introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits

Published date12 December 2000
Subject MatterFruit and vegetables,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Processed fruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 12 December 2000
EUR-Lex - 32000R2699 - IT

Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/12/2000 pag. 0009 - 0016


Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio

del 4 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96(4) è istituito un massimale dell'aiuto finanziario comunitario a livello di ciascuna organizzazione di produttori e un secondo massimale dell'importo globale dell'aiuto finanziario comunitario versato globalmente a tutte le organizzazioni di produttori. L'applicazione del secondo massimale comporta un elemento variabile nel calcolo dell'aiuto che complica l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e rende in parte aleatorio il loro finanziamento. Dall'esperienza acquisita è emerso che si può sopprimere questo secondo massimale, senza compromettere la corretta gestione finanziaria. Tenendo conto dei programmi realizzati in passato, si ritiene possibile fissare un massimale unico corrispondente al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

(2) Per quanto riguarda gli agrumi, il divario esistente, in particolare a causa del superamento del limite di trasformazione, tra l'indennità comunitaria di ritiro e l'aiuto comunitario alla trasformazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento illecito verso il ritiro di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Per evitare tale rischio si ravvisa l'opportunità di abbassare al 10 % per la campagna 2001/02 e al 5 % a partire dalla campagna 2002/03 il limite dei quantitativi commercializzati che hanno diritto all'indennità comunitaria di ritiro, fissata agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. Tale modifica permette di semplificare la formulazione dell'articolo 23 e dell'articolo 26 dello stesso regolamento.

(3) Dall'esperienza acquisita è emerso che il ricorso alla procedura di gara potrebbe contribuire a migliorare e a semplificare la gestione delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli freschi, perlomeno in certi casi. È quindi opportuno prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura di gara.

(4) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario di aiuto a favore della trasformazione dei pomodori, previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96(5), dimostra che l'attuale meccanismo delle quote comporta una certa rigidità che non permette alle industrie di trasformazione di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda sul mercato. Per porvi rimedio si ravvisa l'opportunità di sostituire il sistema delle quote con un meccanismo di limiti di trasformazione, il cui superamento comporterà una riduzione dell'aiuto in vigore nel corso della campagna successiva a quella di constatazione del superamento stesso. Per dotare tale meccanismo della necessaria flessibilità è opportuno fissare un limite comunitario unico, espresso in peso di pomodori freschi destinati alla trasformazione. Per tener conto dell'andamento della domanda di tali prodotti, il limite deve essere fissato ad un livello superiore al corrispondente livello dell'attuale regime delle quote.

(5) L'andamento dei quantitativi di pomodori, pesche e pere che vengono conferiti all'industria della trasformazione nel quadro del regime di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili, è opportuno da un lato ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario esclusivamente agli Stati membri in cui si è verificato il superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato. Per tener conto delle caratteristiche del settore dei pomodori pelati, bisogna lasciare agli Stati membri la possibilità di suddividere il limite nazionale in due sottogruppi. In tal caso le riduzioni di aiuti consecutivi in caso di superamento del limite nazionale dovranno essere applicate separatamente per ciascuno dei due sottogruppi.

(6) L'aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere, concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, attualmente è versato ai trasformatori che hanno pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo pari almeno al prezzo minimo. Inoltre, l'aiuto è fissato per unità di peso di prodotti finiti ammissibili. Appare necessario semplificare la gestione di tale regime, introducendo una maggiore flessibilità nei rapporti commerciali tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione, facilitando l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei consumatori a prezzi ragionevoli. A tal fine si ravvisa l'opportunità di versare l'aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono i prodotti freschi all'industria, fissando l'aiuto in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà ottenuto e sopprimendo il prezzo minimo.

(7) L'importo dell'aiuto per la trasformazione di pomodori, pesche e pere deve essere fissato in particolare in base all'aiuto concesso nel corso delle campagne che precedono la presente modifica del regime.

(8) La presente modifica del titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 comporta un corrispondente adattamento - che ne lascia impregiudicato il merito - delle disposizioni relative al regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine da innesto e dei fichi secchi. È inoltre opportuno semplificare la procedura di revisione dell'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.

(9) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96(6) sono stati fissati limiti comunitari di trasformazione per i limoni, le arance, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti costituito dai mandarini, dalle clementine e dai satsuma, in appresso denominati "piccoli agrumi". Dopo l'attuazione del regime, i suddetti...

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