Council Regulation (EC) No 701/97 of 14 April 1997 amending a programme to promote international cooperation in the energy sector - Synergy programme

Published date22 April 1997
Subject MatterCooperation,External relations,Energy,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 104, 22 April 1997
EUR-Lex - 31997R0701 - IT

Regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico - Programma Synergy

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 22/04/1997 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 701/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione internazionale nel settore energetico - Programma Synergy

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per motivi attinenti alla competitività delle imprese comunitarie, alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla protezione dell'ambiente, il settore energetico deve costituire un aspetto importante dell'azione internazionale dell'Unione;

considerando che l'adesione della Comunità al trattato sulla Carta europea dell'energia e alla Convenzione sul cambiamento climatico implica che questa intraprenda azioni di cooperazione nel settore energetico;

considerando che le conclusioni del Consiglio dei ministri della cooperazione allo sviluppo del 18 novembre 1992 sugli orientamenti di massima per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo in materia di tecnologia energetica non inquinante ed efficace, sottolineano che obiettivo essenziale della cooperazione con tutti i paesi in via di sviluppo nel settore energetico deve essere l'attuazione di autentiche politiche energetiche;

considerando che, come sottolinea la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea» (3), gli sviluppi in materia di energia nella Comunità sono sempre più influenzati da evoluzioni esterne e che pertanto debbono essere compiuti sforzi per garantire che la Comunità sviluppi una strategia coerente ed omogenea per le questioni energetiche nei confronti dei paesi terzi;

considerando che la Comunità è impegnata in azioni internazionali nel settore energetico nell'ambito di vari programmi; che, perché tali azioni siano coerenti, esse dovrebbero essere coordinate nel quadro di un programma di cooperazione con i paesi terzi nel settore della politica energetica;

considerando che nell'ambito degli obiettivi energetici comunitari nei confronti dei paesi terzi l'istituzione di un simile programma va a vantaggio della cooperazione; che lo strumento legislativo sul quale tale programma si basa consentirebbe di inserire tutte le azioni nel settore energetico svolte sul piano internazionale, in particolare relativamente alle risorse rinnovabili e a un'utilizzazione efficiente dell'energia, in una strategia coerente, adeguando le stesse agli obiettivi delle diverse politiche comunitarie;

considerando che il presente programma contribuisce a coordinare le altre iniziative comunitarie nel settore energetico e che pertanto occorre evitare che si sovrapponga ad altri programmi della Comunità, a programmi degli Stati membri, di paesi terzi e di istituzioni internazionali;

considerando che, date le loro ampie dimensioni, gli obiettivi prioritari del programma, in primo luogo il coordinamento dei vari programmi per l'adozione di misure internazionali, possono essere conseguiti in modo ottimale solo a livello comunitario;

considerando che è necessario istituire uno strumento giuridico per le azioni di cooperazione internazionale della Comunità nel settore della politica energetica;

considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», le relazioni politiche e commerciali sono componenti essenziali della politica energetica, e che le azioni comunitarie nel settore della cooperazione energetica internazionale dovrebbero pertanto essere integrate più efficacemente nella politica estera in generale;

considerando che tale cooperazione energetica nell'ambito del programma dovrebbe migliorare la competitività delle industrie europee, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l'efficienza energetica; che essa può essere attuata sotto forma di collaborazione e di cofinanziamento di progetti;

considerando che tale cooperazione dovrebbe essere radicata in un programma indicativo e può essere oggetto di accordi con i paesi interessati o con le reti internazionali di centri di studi e di ricerca;

considerando che nell'attuazione della cooperazione nell'aiuto comunitario è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

considerando che il presente programma deve essere oggetto di una valutazione, affidata a esperti indipendenti;

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