Council Regulation (EC) No 2450/98 of 13 November 1998 imposing a definitive countervailing duty on imports of stainless steel bars originating in India and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date14 November 1998
Subject MatterCommercial policy,Steel industry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 304, 14 November 1998
EUR-Lex - 31998R2450 - IT

Regolamento (CE) n. 2450/98 del Consiglio del 13 novembre 1998 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 14/11/1998 pag. 0001 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2450/98 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1998 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1556/98 della Commissione (2) (in seguito denominato «il regolamento sul dazio provvisorio») sono stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India. Le misure erano in forma di dazi ad valorem compresi tra 0 e 25,0 %, con un dazio residuo del 25,0 %.

(2) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato «regolamento di base»), i dazi antidumping provvisori originariamente istituiti dal regolamento (CE) n. 1084/98 della Commissione (3), sono stati ridotti a norma del regolamento sul dazio provvisorio. La modifica dei dazi antidumping era necessaria per evitare che il prodotto fosse soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

(3) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. Inoltre, dopo tale comunicazione, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni defìnitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di altre sezioni trasversali.

(8) A seguito dell'adozione del regolamento che istituisce dazi provvisori, alcuni produttori/esportatori dell'India hanno affermato che i prodotti esportati nella Comunità e quelli venduti sul mercato interno indiano non erano comparabili, ad esempio in termini di caratteristiche chimiche, e di conseguenza non potevano essere considerati prodotti simili.

(9) Non è stato possibile accogliere tale obiezione poiché si è riscontrato che tanto le barre di acciaio inossidabile prodotte e vendute sul mercato interno indiano quanto quelle vendute sul mercato comunitario avevano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e le stesse applicazioni.

(10) Un produttore/esportatore ha affermato che i prodotti corrispondenti allo standard DIN 1013 rientravano nell'ambito dell'attuale procedimento antisovvenzioni e dovevano pertanto essere presi in considerazione. È stato tuttavia stabilito che questi prodotti erano barre laminate a caldo e quindi non rientravano nell'ambito dell'inchiesta, come precisato nell'avviso di apertura (4) e nel regolamento sul dazio provvisorio. Inoltre, è stato rilevato che questi prodotti non erano classificabili ai codici NC sottoposti alle misure. Pertanto, questa richiesta non è stata accettata.

(11) Poiché non sono state presentate altre argomentazioni, vengono confermate le conclusioni esposte ai punti 8-11 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. SOVVENZIONI

1. Libretto crediti

(12) Il governo indiano ha affermato che il libretto crediti, descritto nei punti 16-24 del regolamento sul dazio provvisorio, non era passibile di dazi compensativi, essendo un sistema di restituzione di dazi ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. II governo ha inoltre affermato che l'allegato I, lettera i) non prevedeva che i fattori produttivi importati fossero utilizzati per la realizzazione di prodotti per l'esportazione.

L'allegato I, lettera (i) stabilisce tuttavia chiaramente che i fattori produttivi importati devono essere utilizzati per la produzione del prodotto esportato (nell'ambito di un sistema di restituzione ai sensi dell'allegato II) oppure che i fattori produttivi importati devono essere in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale (in applicazione di un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato III). Il libretto crediti in realtà permette alle imprese di importare in esenzione doganale merci che non sono fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, né fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale effettivamente incorporati nei prodotti esportati. Si ritiene quindi che il libretto crediti non sia sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi del regolamento di base.

(13) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che il sistema funziona in pratica come un sistema di restituzione ammissibile e hanno addotto come prova il fatto che nel procedimento antidumping parallelo sono stati applicati adeguamenti al valore normale per tener conto del sistema. Tuttavia, tale detrazione non è pertinente ai fini della valutazione della compensabilità del sistema del libretto crediti, che viene stabilita in conformità delle disposizioni del regolamento di base, per i motivi esposti nel punto 12. Una volta accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile, il vantaggio conferito al beneficiario corrisponde all'intero importo del dazio all'importazione non pagato dal produttore/esportatore in tutte le operazioni di importazione. A questo proposito non sembra opportuno ricostruire il sistema del libretto crediti per stabilire quali prodotti siano fisicamente incorporati e quali no.

(14) Il governo indiano ha successivamente fatto riferimento all'esistenza di una procedura di verifica in base alle «Standard Input/Output norms», descritte nel punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio. Queste norme si applicano ai prodotti esportati e fissano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Il governo indiano ha sostenuto che l'applicazione di questa procedura impediva la restituzione eccessiva di dazi, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base e che la Commissione aveva inoltre la possibilità di verificare tutte le transazioni per determinare l'eventuale esistenza di un'eccessiva restituzione.

L'argomentazione non può essere accolta, in quanto la questione della restituzione in eccesso sorge unicamente nel contesto di una valutazione di sistemi di restituzione o di restituzione sostitutiva correttamente costituiti. Ora è stato stabilito che il libretto crediti non è un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i e degli allegati II e III del regolamento di base.

(15) Il governo indiano ha inoltre sostenuto che l'elemento del valore aggiunto minimo (VAM) nelle «Standard Input/Output norms» non era sufficiente per giustificare la conclusione che il libretto crediti era una sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni, poiché non era stato fissato un livello minimo di fattori produttivi nazionali e il valore aggiunto minimo poteva essere ottenuto anche con fattori produttivi importati.

Poiché è stato stabilito che il libretto crediti è compensabile, essendo condizionato all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, non è necessario esaminare ulteriormente gli aspetti inerenti alla sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni.

(16) Il governo indiano ha affermato che i vantaggi conferiti nell'ambito del libretto crediti non potevano essere compensabili, poiché il sistema era stato soppresso a decorrere dal 31 marzo 1997 e soltanto un numero limitato di società poteva continuare ad utilizzare i crediti precedentemente concessi. ll governo indiano ha fatto riferimento all'articolo 17 del regolamento di base, che prescrive che le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio, nonché alla prassi precedentemente seguita dalla Commissione. Quattro esportatori indiani hanno contestato il fatto che un sistema non più in vigore possa essere ancora considerato compensabile.

A questo proposito va osservato che, anche se il libretto...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT