Council Regulation (EC) No 1875/94 of 27 July 1994 fixing, for the 1994/95 marketing year, the prices, aids and percentages of aid to be retained in the olive oil sector and the maximum guaranteed quantity

Published date30 July 1994
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 30 July 1994
EUR-Lex - 31994R1875 - IT

Regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0014 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0016
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1875/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che la situazione del mercato dell'olio d'oliva permette di proseguire il raggiustamento dell'aiuto al consumo e dell'aiuto alla produzione iniziato nel...

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