Council Regulation (EC) No 3281/94 of 19 December 1994 applying a four-year scheme of generalized tariff preferences (1995 to 1998) in respect of certain industrial products originating in developing countries

Published date31 December 1994
Subject MatterPreferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 348, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3281 - IT

Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0187


REGOLAMENTO (CE) n. 3281/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980 e che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990; che la Comunità ha prorogato tuttavia sino ad oggi il suo schema senza modifiche di sorta;

considerando che il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto e giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo complementariamente ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

considerando che la Commissione ha presentato, nelle sue comunicazioni al Consiglio datate, rispettivamente, 6 luglio 1990 e 1o giugno 1994, gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate;

considerando che le importazioni che beneficiano delle preferenze sono notevolmente aumentate dal precedente decennio ma che la ripartizione dei vantaggi è rimasta diseguale nonostante gli effetti della politica di differenziazione adottata negli anni Ottanta;

considerando que il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nel quadro della politica esterna dell'Unione fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

considerando che, in tale ottica, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti del GATT e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse commisuratamente alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

considerando che la nuova offerta si fonda sull'obiettivo della neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto allo schema attuale quanto all'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

considerando che la nuova offerta deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria comunitaria; che la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive deve essere attuata esclusivamente attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia; che tale meccanismo deve sostituire il sistema degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali;

considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, è opportuno ricorrere a un meccanismo di modulazione che permetta di trasferire i margini preferenziali dai paesi più sviluppati verso i paesi meno sviluppati;

considerando che il meccanismo di modulazione deve essere applicato in modo ragionevole e progressivo per paese e per settore;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato da un «indice di sviluppo» che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione industriale relativa quantificato da un «indice di specializzazione», basato sul rapporto fra la parte di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua parte sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve essere altresì applicato ai paesi beneficiari le cui esportazioni di prodotti compresi nell'SPG in un determinato settore superino il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti, indipendentemente dal livello di sviluppo di tali paesi;

considerando che il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dall'SPG sono inferiori o uguali al 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità per questo stesso settore;

considerando che l'anno statistico di riferimento per l'applicazione dei criteri del meccanismo di modulazione è il 1992 nella misura in cui questi dati siano disponibili all'atto dell'elaborazione della proposta della Commissione;

considerando che pare equo che i paesi beneficiari più progrediti siano esclusi dai vantaggi del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 1998 in base a criteri oggettivi e chiaramente definiti sui quali la Commissione farà adeguate proposte entro il 1o gennaio 1997;

considerando tuttavia che i paesi impegnati in programmi efficaci di lotta contro la produzione e il traffico della droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi, ai quali è opportuno aggiungere il Venezuela, beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga;

considerando inoltre che, a sostegno dell'attuazione di politiche sociali o ambientali avanzate in taluni paesi a livello di sviluppo medio, debbono essere previsti regimi particolari di assistenza che consentano di completare il regime generale dello schema di preferenze;

considerando che pare possibile incoraggiare i paesi beneficiari che lo chiedono e che non hanno ancora i mezzi per assumersi i costi ad impegnarsi in politiche effettive di tutela dei diritti dei lavoratori, segnatamente nel campo del riconoscimento della libertà sindacale e del divieto del lavoro dei minori; che pare pertanto anche possibile accordare un regime particolare più favorevole ai prodotti che siano stati fabbricati in condizioni conformi alle norme elaborate in materia dell'Organizzazione internazionale del lavoro in paesi la cui legislazione contiene, in sostanza, norme dello stesso tipo e della stessa portata, che vengano da essi effettivamente applicate;

considerando che pare anche possibile incoraggiare i paesi beneficiari ad impegnarsi in politiche effettive di protezione dell'ambiente, favorendo prodotti e metodi di produzione conformi a norme che siano state internazionalmente riconosciute come suscettibili di promuovere la realizzazione degli obiettivi definiti nelle convenzioni internazionali in materia di ambiente e nell'Agenda 21; che, a tal fine, è opportuno accordare in un primo tempo un regime particolare più favorevole ai prodotti delle foreste tropicali gestite in maniera durevole conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali;

considerando che tali regimi speciali di incentivazione consistono in un margine preferenziale aggiuntivo al margine preferenziale di base, la cui entità e le cui modalità di applicazione saranno decise nel 1997 dal Consiglio, su proposta della Commissione e in base all'analisi dei risultati delle discussioni, effettuate nelle sedi internazionali, sulle relazioni fra commercio e diritti dei lavoratori nonché fra commercio e ambiente;

considerando che talune circostanze particolari possono giustificare un ritiro temporaneo, totale o parziale dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso della pratica di qualsiasi forma di schiavitù, dell'esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri o dell'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito della droga e di riciclaggio del denaro, del trattamento discriminatorio della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o della non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale anche nel caso della non osservanza degli obblighi contratti in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato;

considerando che le misure di ritiro temporaneo debbono essere...

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